Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27941 - pubb. 29/09/2022
I lavoratori di aziende trasferite in affitto a terzi concorrono alla formazione del requisito dimensionale della amministrazione straordinaria?
Cassazione civile, sez. I, 10 Febbraio 2022, n. 4342. Pres. Scaldaferri. Est. Pazzi.
Amministrazione straordinaria - Requisito dimensionale - Accertamento - Criteri - Lavoratori occupati in aziende trasferite in affitto a terzi - Esclusione - Fondamento
In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai fini della verifica del requisito dimensionale di cui all'art. 2, lett. a), d.lgs. n. 270 del 1999, devono considerarsi dipendenti solo coloro che, al momento della dichiarazione dello stato d'insolvenza, risultano titolari, da almeno un anno, di un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa, con esclusione di quelli che lavorano in aziende trasferite in affitto a terzi, il cui rapporto di lavoro continua, in applicazione dell'art. 2112, comma 1, c.c., con il cessionario. (massima ufficiale)
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