Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27810 - pubb. 07/09/2022

Decadenza dall'impugnazione e causa non imputabile collegata alla violazione di obblighi informativi da parte del difensore

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 07 Luglio 2022, n. 21649. Pres. Crucitti. Est. Cortesi.


Impugnazioni civili - Decadenza - Rimessione in termini - Art. 153, comma 2, c.p.c. - Decadenza dall'impugnazione - Causa non imputabile collegata alla violazione di obblighi informativi da parte del difensore - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie



L'istituto della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. non può trovare applicazione alla decadenza dall'impugnazione laddove la causa non imputabile dedotta a sostegno della relativa istanza sia collegata a violazioni commesse da parte del difensore, di obblighi informativi caratteristici del rapporto di mandato, trattandosi di profili attinenti ad una patologia di quest'ultimo, e come tali destinati ad assumere rilevanza esclusivamente nei relativi confini. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'applicabilità dell'istituto a favore di ricorrenti che assumevano di essersi rivolti, per l'assistenza nei giudizi di merito, a un difensore sprovvisto del patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, cosicché, una volta resi edotti dell'esito sfavorevole del giudizio di appello, non erano stati in grado di comprendere i termini di decadenza entro cui rivolgersi ad un nuovo professionista per proporre ricorso per cassazione). (massima ufficiale)




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