Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27616 - pubb. 29/06/2014
Legittimazione a presentare istanza di fallimento del custode del sequestro preventivo penale
Cassazione civile, sez. VI, 29 Maggio 2014, n. 12072. Pres. Di Palma. Est. Scaldaferri.
Fallimento - Procedimento - Audizione dell'imprenditore - Sequestro preventivo penale - Nomina da parte del custode giudiziario di sé medesimo quale amministratore della società - Ammissibilità - Legittimazione a presentare istanza di fallimento in proprio - Sussistenza
Il custode giudiziario delle quote sociali, designato in sede di sequestro preventivo penale, può assumere, in qualità di rappresentante della proprietà del capitale ed in mancanza di una norma di legge che lo vieti, la funzione di amministratore della società, dovendosi escludere il conflitto d'interessi. Ne consegue che il custode, assumendo la qualità di amministratore, è legittimato a proporre l'istanza per la dichiarazione di fallimento in proprio. (massima ufficiale)
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