Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27437 - pubb. 07/06/2022
Compenso dell'avvocato: gli interessi competono dalla messa in mora, anche se precedente alla liquidazione da parte del giudice
Cassazione civile, sez. VI, 26 Maggio 2022, n. 17122. Pres. Orilia. Est. Criscuolo.
Avvocato – Compenso – Interessi – Decorrenza – Messa in mora
Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense, gli interessi di cui all’art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all’esito del procedimento sommario di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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