Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27292 - pubb. 14/05/2022

Rapporti tra confisca penale e liquidazione concorsuale

Tribunale Ancona, 08 Febbraio 2022. Pres., est. Ragaglia.


Fallimento - Misure cautelari reali - Sequestro preventivo di beni di proprietà del fallito a fini di confisca ex D.Lgs. n. 231/01 disposto anteriormente al fallimento - Dissequestro - Principio di prevalenza delle misure cautelari reali rispetto alle procedure concorsuali

Fallimento - Misure cautelari reali - Sequestro preventivo di beni di proprietà del fallito a fini di confisca ex D.Lgs. n. 231/01 disposto anteriormente al fallimento - Trasferimento del vincolo cautelare dal bene al ricavato dalla vendita dello stesso in sede fallimentare - Condizioni



La confisca è diretta a ristabilire l’equilibrio economico alterato dal reato-presupposto e a garantire l’effetto recuperatorio dell’illecito profitto e tale squilibrio può essere recuperato acquisendo il valore ricavato dall’alienazione del bene sequestrato in sede fallimentare, specie se si tratti di bene soggetto a deprezzamento, se non si tratti di bene in sè pericoloso o di cui sia vietata l’alienazione a terzi e se non via il rischio che l’autore dell’illecito ne possa rientrare in possesso (l’avvenuto spossessamento in favore della curatela, soggetto terzo, a seguito della dichiarazione di fallimento e le regole a presidio della procedura competitiva di vendita come individuate dal giudice delegato forniscono adeguate garanzie di cautela sotto quest’ultimo profilo). La conversione del sequestro non scalfisce del resto il principio di prevalenza delle misure cautelari reali rispetto alle procedure concorsuali, atteso che le somme ricavate dalla vendita del bene sequestrato debbono essere interamente incamerate dallo Stato mediante versamento al Fondo Unico Giustizia. (Francesco Tardella) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Francesco Tardella



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