Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27286 - pubb. 13/05/2022
La decisione adottata in sede di opposizione allo stato passivo produce effetti soltanto ai fini del concorso e non fa stato fra le parti al di fuori dal fallimento
Cassazione civile, sez. I, 12 Aprile 2022, n. 11808. Pres. Valitutti. Est. Fidanzia.
Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Effetti – Giudicato endofallimentare
La decisione adottata in sede di opposizione allo stato passivo produce, ai sensi dell'art. 96 comma 5° legge fall, effetti soltanto ai fini del concorso e non fa stato fra le parti al di fuori dal fallimento, poiché il cd. giudicato endofallimentare copre solo la statuizione dl rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione precludendone il riesame.
Non a caso, la rubrica del capo V del titolo II della legge fallimentare si esprime in termini di "accertamento" non dei crediti, ma "del passivo", intendendo così sottolineare che la domanda di ammissione al passivo è funzionale all'accertamento di un diritto necessariamente destinato a essere realizzato, nel concorso con gli altri creditori, all'interno della procedura fallimentare attraverso la partecipazione ai riparti; proprio in questa prospettiva il valore endofallimentare delle decisioni assunte nel corso del procedimento di verifica dello stato passivo si fonda sul rilievo che la domanda di insinuazione è indissolubilmente legata al riparto quale suo unico obiettivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ In generale
Natura del giudizio di opposizione - ∙ Natura unitaria del procedimento di accertamento del passivo
Testo Integrale