Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27134 - pubb. 13/04/2022
Contratti tra Amministrazione e avvocato: obbligo di forma scritta ex art. 17 r.d. 24440/1923
Tribunale Verona, 02 Aprile 2022. Est. Burti.
Contratti tra Amministrazione e avvocato - Obbligo di forma scritta ex art. 17 r.d. 24440/1923
Nei contratti tra Pubblica Amministrazione ed avvocato l'obbligo di forma scritta ad substantiam di cui all'art. 17, r.d. 2440/2023 non ammette equipollenti alla redazione di un unico documento in cui viene manifestata la volontà di entrambe le parti perché, diversamente, non è tutelata l'esigenza di conoscibilità delle obbligazioni assunte da ciascuna delle parti e la possibilità di eseguire i controlli. Il contratto tra ente locale ed avvocato, in difetto di una spesa impegnata e registrata ex art. 191, comma 1, t.u.e.l., non produce effetti nei confronti della amministrazione pubblica in quanto, per effetto della fictio iuris prevista dall'art. 191, quarto comma, t.u.e.l., si viene a spezzare il rapporto di immedesimazione organica tra funzionario ed amministrazione di appartenenza e l'obbligazione di pagare il corrispettivo sorge direttamente a carico del funzionario o degli amministratori che hanno consentito l'esecuzione della prestazione del professionista in difetto dell'assunzione dell'impegno di spesa e della sua registrazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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