Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26950 - pubb. 11/01/2021

Riparto: la decisione sul reclamo è impugnabile in Cassazione

Cassazione civile, sez. I, 19 Dicembre 1974, n. 4358. Pres. Giannattasio. Est. Falcone.


Fallimento - Ripartizione dell’attivo - Decisione sul reclamo - Ricorso in Cassazione



E' soggetto al ricorso per Cassazione, a norma dell'art 3 cost, il provvedimento del tribunale che decide sul reclamo proposto, ai sensi dell'art 25 RDL 16 marzo 1942 n 267, contro il decreto del giudice delegato che stabilisce il piano di riparto dell'attivo fallimentare, rendendolo esecutivo. Tale provvedimento, infatti, non è soggetto ad altri mezzi di gravame ed ha carattere decisorio, in quanto risolve controversie circa la graduatoria dei crediti che investono diritti soggettivi dei creditori procedenti. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato