Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26895 - pubb. 11/01/2021

Ripartizione dell'attivo e imposta proporzionale di registro

Cassazione civile, sez. I, 15 Luglio 1989, n. 3336. Pres. Maltese. Est. Grieco.


Imposta di registro - Provvedimento del giudice fallimentare di ripartizione dell'altro - Assoggettamento ad imposta proporzionale di registro - Condizioni



Il provvedimento del giudice fallimentare in tema di ripartizione dell'attivo è assoggettabile ad imposta proporzionale di registro, ai sensi dell'art. 8 della tariffa all. A del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, solo per la parte in cui, eventualmente, decida una contestazione sulla collocazione dei crediti e, quindi, sulle posizioni di diritto soggettivo dei creditori, mentre, per il resto, si sottrae a detta tassazione perché è un atto di giurisdizione esecutiva, priva di effetti traslativi, il quale, in assenza di contestazioni, non definisce alcun giudizio, non conoscendo di diritti. (massima ufficiale)


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