Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26849 - pubb. 17/03/2022

Il privilegio speciale dell'amministrazione finanziaria per l'accisa dovuta dal fornitore di energia elettrica si estende alle somme percepite in data anteriore alla procedura esecutiva o concorsuale?

Cassazione civile, sez. I, 12 Ottobre 2021, n. 27866. Pres. Cristiano. Est. Mercolino.


Privilegio speciale previsto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 - Oggetto - Somme già percepite prima della procedura esecutiva o concorsuale - Esclusione



Il privilegio speciale previsto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, dal quale è assistito il credito dell'amministrazione finanziaria per l'accisa dovuta dal fornitore di energia elettrica sul corrispettivo delle forniture effettuate in favore dei consumatori finali, ha ad oggetto esclusivamente le somme da questi ultimi dovute per crediti non ancora riscossi, e non si estende a quelle percepite in data anteriore a quella di apertura della procedura esecutiva o concorsuale. (massima ufficiale)


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