Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26738 - pubb. 04/03/2022

Quando sulla tardiva si pronuncia il GD in luogo del collegio (ante riforma)

Cassazione civile, sez. I, 09 Dicembre 2021, n. 39124. Pres. Cristiano. Est. Pazzi.


Disciplina previgente al d.lgs. n. 5 del 2006 - Decisione del giudice delegato anziché del collegio - Nullità non rilevabile d'ufficio - Conseguenze - Appellabilità - Fondamento



In base alle norme previgenti al d.lgs. n. 5 del 2006, ove sulla domanda tardiva di ammissione al passivo fallimentare del credito contestato si pronunci il giudice delegato con decreto, anziché il collegio con sentenza, il vizio che affligge la decisione non attiene alla costituzione del giudice, ma determina una nullità non rilevabile d'ufficio, che si converte in motivo di gravame, ai sensi dell'art. 50 quater c.p.c., e deve essere fatta valere mediante appello, in ossequio al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, poiché il menzionato decreto assume il contenuto e produce gli effetti propri della sentenza prevista dalla disciplina all'epoca in vigore. (massima ufficiale)


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