Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26381 - pubb. 07/01/2022
Legge applicabile alla domanda di scioglimento del matrimonio (divorzio c.d. diretto) ed alla responsabilità genitoriale
Tribunale Torino, 30 Novembre 2021. Pres. Castellani. Est. Gemelli.
Divorzio — Separazione — Legge applicabile — Reg. (UE) n. 1259/2010 — Art. 5 — Scelta della legge applicabile dalle parti
Divorzio — Legge applicabile — Divorzio c.d. “diretto” — Ordine pubblico — Non contrarietà
Divorzio — Divorzio c.d. "diretto" — Artt. 373, 374 Codice Civile rumeno
Responsabilità genitoriale — Legge applicabile — L. 218/1995 — Art. 36-bis — Norma di applicazione necessaria
Ai sensi dell’art. 5 Reg. (UE) n. 1259/2010, le parti possono designare congiuntamente la legge applicabile al giudizio di divorzio o di separazione, purché si tratti della legge dello Stato della residenza abituale degli stessi o dell’ultima residenza abituale, se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo o della legge dello Stato di cui uno di essi ha la cittadinanza (Nel caso di specie, i ricorrenti, di nazionalità rumena, con ultima residenza abituale in Italia, chiedevano l’applicazione della legge rumena che contempla il divorzio c.d. “diretto”).
Non è contraria all’ordine pubblico interno la disciplina straniera che contempli il divorzio c.d. “diretto” (Nel caso di specie, la disciplina straniera in questione era quella rumena).
A norma dell’art. 373 Codice Civile rumeno è ammesso il divorzio “a) per accordo tra i coniugi, su richiesta di entrambi o di uno dei coniugi sostenuto dall’altro” che, a norma del successivo art. 373 “può essere deciso indipendentemente dalla durata del matrimonio e indipendentemente dall’esistenza o meno di figli minorenni derivanti dal matrimonio”, salvo l’obbligo per il giudice di “verificare l’esistenza del consenso libero e senza vizi di ciascun coniuge”.
L’art. 36-bis L. 218/1995 è una norma di applicazione necessaria che impone di applicare inderogabilmente i principi del diritto italiano — rispetto alle disposizioni della legge straniera richiamate dalle norme di conflitto — nella materia della responsabilità genitoriale e degli obblighi, di entrambi i genitori, di mantenimento dei figli. (Ennio Piovesani) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Ennio Piovesani
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