Leasing
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2634 - pubb. 29/11/2010
Risoluzione del rapporto di leasing prima del fallimento e diritti del concedente
Tribunale Roma, 01 Ottobre 2010. Rel. Di Marzio.
Fallimento - Locazione finanziaria - Risoluzione del contratto in data anteriore all'apertura del concorso - Clausola risolutiva espressa - Diritto del concedente alla restituzione del bene ed all'insinuazione al passivo del credito residuo.
Revocatoria fallimentare - Atti revocabili - Partecipazione del fallito - Necessità.
Qualora il contratto di locazione finanziaria si sia risolto in data anteriore alla dichiarazione di fallimento (nella specie per effetto di comunicazione con la quale il concedente ha comunicato l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto) il concedente ha diritto di ottenere la restituzione del bene e di essere ammesso al passivo per il residuo credito vantato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Oggetto dell'azione revocatoria ex art. 67 II comma L.F. sono unicamente gli atti compiuti con la partecipazione del fallendo.
Non può quindi essere oggetto di revocatoria la dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa formulata contro il fallendo da soggetto altro e diverso (Fattispecie in tema di risoluzione di rapporto di leasing). (Antonio Pezzano) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Marzio Remus
Massimario, art. 72quater l. fall.
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