Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26084 - pubb. 26/10/2021

Criteri di ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento delle cose comuni in mancanza di tabelle millesimali

Cassazione civile, sez. II, 19 Agosto 2021, n. 23128. Pres. D'Ascola. Est. Scarpa.


Regolamento di condominio - Criteri di ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento delle cose comuni - Interpretazione - Sindacato di legittimità - Limiti

Mancanza di tabelle millesimali - Ripartizione provvisoria a titolo di acconto e salvo conguaglio - Ammissibilità - Deliberazione a maggioranza - Legittimità



L'interpretazione delle clausole di un regolamento contrattuale contenenti criteri convenzionali di ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento delle cose comuni è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale ovvero per l'omesso esame di un fatto storico, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

L'assemblea del condominio, al limitato fine di provvedere alle esigenze di ordinaria gestione delle cose e dei servizi comuni, può deliberare validamente a maggioranza una ripartizione provvisoria dei contributi tra i condomini, a titolo di acconto salvo conguaglio, solo in mancanza di tabelle millesimali applicabili in relazione alla specifica spesa effettuata. (massima ufficiale)


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