Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26030 - pubb. 13/10/2021
Obblighi di informativa post-contrattuale a carico della banca derivanti dal contratto di deposito titoli
Tribunale Verona, 26 Aprile 2021. Est. Vaccari.
Contratto di deposito titoli – Obbligo della banca di informare il titolare di esso delle condizioni di un’offerta pubblica di scambio che venga lanciata su alcuni dei titoli depositati – Sussistenza
La banca è obbligata ad informare il cliente, con il quale abbia in essere un contratto di deposito titoli, delle condizioni dell’offerta pubblica parziale di scambio e transazione che venga lanciata su alcuni dei titoli che lo stesso abbia in deposito.
Tale obbligo discende dall’art. 1838, primo comma, c.c., prevede che la banca che assume il deposito di titoli in amministrazione ha anche l’obbligo “di provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli” custoditi; disposizione che implica che l’istituto di credito metta il titolare dei titoli in condizione di esercitarne i diritti ad essi conseguenti, provvedendo quindi anche a comunicargli i presupposti essenziali di tutte le operazioni ad essi relative, decise dall’emittente, in modo che egli possa valutare se aderirvi o meno. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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