Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25818 - pubb. 03/09/2021

Improcedibilità della domanda per mancato espletamento della mediazione bancaria e revoca del decreto ingiuntivo opposto

Tribunale Bologna, 28 Luglio 2021. Est. Smurro.


Opposizione al decreto ingiuntivo – Mediazione bancaria – Revoca decreto ingiuntivo opposto per mancata presenza della Banca



Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico di parte opposta come da S.U. della Suprema Corte n. 19596/2020. Ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità è necessaria la partecipazione non solo del procuratore delegato ma anche quella della parte alla mediazione. E' pertanto opportuno che si tenga un primo incontro il cui esito deve tenero conto della effettiva volontà delle parti e il mediatore prenda atto del mancato raggiungimento dell'accordo oppure, in caso favorevole, proceda all'espletamento della mediazione. La mancata presenza effettiva della parte determina l'improcedibilità della domanda con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. (Emanuele Di Maso) (Mario Pio Contessa) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Emanuele Di Maso e del Dott. Mario Pio Contessa – trainee lawyer studio legale Di Maso


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