Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25508 - pubb. 27/04/2019

Trascrizione di sequestro penale ex art. 321 c.p.p. in data successiva alla trascrizione del pignoramento

Tribunale Matera, 27 Marzo 2019. Pres., est. Disabato.


Espropriazione immobiliare - Vendita - Infruttuosità



La prognosi negativa circa la fruttuosità dell’esecuzione non può discendere, di per sé, dalla circostanza che il bene pignorato sia attinto, in epoca successiva all’inizio del procedimento, da un sequestro ex art. 321 c.p.p.. Difatti, il fatto che gli ultimi interventi del legislatore siano stati diretti a garantire efficienza e rapidità al processo esecutivo, anche rimettendo al giudice la possibilità di provvedere all’estinzione anticipata dell’esecuzione, nelle ipotesi in cui vi sia scarsa possibilità di conseguire un risultato utile, non esclude che tali interventi si muovono comunque nella logica del soddisfacimento delle pretese del creditore; tra l’altro la “antieconomicità” della procedura è invocabile solo a seguito dell’effettivo esperimento di un certo numero di tentativi di vendita andati deserti e non sulla scorta di aprioristiche prospettazioni sulla appetibilità dell’immobile sul mercato (perché riguardato da un sequestro penale). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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