Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25507 - pubb. 27/04/2019

Funzione del sequestro penale ex art. 321 c.p.p.

Tribunale Matera, 27 Marzo 2019. Pres., est. Disabato.


Espropriazione immobiliare



La tipizzazione delle ipotesi di improseguibilità dell’esecuzione forzata solo per talune fattispecie di sequestro penale non ha riguardato quella del sequestro disposto ai sensi dell’art. 321 c.p.p., poiché, in mancanza di una norma che espressamente preveda tale conseguenza a fronte del sequestro, è solo con la confisca che si determina l’acquisto a titolo derivativo del bene da parte dello Stato, salvi (proprio in considerazione della natura derivativa della vicenda) i diritti reali acquistati dai terzi in epoca anteriore al sequestro.
La funzione di tale sequestro è quella di sottrarre il bene alla disponibilità dell’indagato, che comunque non potrebbe partecipare all’asta in caso di vendita forzata; funzione non ostacolata dalla messa in vendita del bene. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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