Diritto Tributario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25386 - pubb. 02/06/2021
Costituzione in primo grado con modalità telematica ed inammissibilità dell'appello proposto con modalità cartacea
Commissione tributaria regionale Bologna, 04 Maggio 2021. Pres. Grandinetti. Est. Morlini.
Giudizio tributario – Costituzione in primo grado con modalità telematica – Appello proposto con modalità cartacea – Inammissibilità
In materia tributaria, laddove la parte si sia costituita in primo grado con modalità telematica, è inammissibile l’appello proposto dalla parte stessa se iscritto a ruolo con modalità cartacea e non telematica. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
RG. 345/2018
FATTO
La controversia trae origine da avvisi di accertamento relativi all’anno di imposta 2011, con i quali l’Ufficio ha rideterminato in diminuzione, in capo alla società Macdonald Conf. di Marchetti D. & C. s.n.c., il costo dedotto per investimenti ambientali relativi ad agevolazione cd. Tremonti ambiente prevista dall’articolo 6 comma 13 L. n. 388/2000, id est Finanziaria 2001; ed ha poi conseguentemente rettificato in aumento il reddito nei confronti dei soci Ridolfi Gianfranco e Marchetti Donatella, in proporzione alla loro quota di partecipazione sociale ed ex articolo 5 TUIR.
Gli avvisi sono stati impugnati dai contribuenti davanti alla CTP di Ravenna, la quale, riuniti i ricorsi, ha annullato gli atti disattendendo le difese dell’Ufficio ed aderendo ai conteggi proposti da una perizia asseverata prodotta dai contribuenti.
Avverso la sentenza interpone il presente appello l’Ufficio, reiterando le proprie argomentazioni, disattese dal giudice di primo grado, in ordine al disconoscimento dell’attualizzazione dei costi sulla base dei quali è stata calcolata la detassazione, alla natura di costo incrementale delle spese di smaltimento degli impianti a fine vita, al disconoscimento del costo corrispondente agli oneri finanziari derivanti dagli interessi passivi.
Costituendosi in giudizio, resiste l’Agenzia, in diritto deducendo l’inammissibilità dell’appello per violazione delle disposizioni che regolano il processo tributario telematico, ed in particolare l’articolo 2 comma 3 D.M. n. 163/2013, atteso che l’Ufficio si è costituito in primo grado con modalità telematiche, mentre ha notificato l’atto di appello e si è costituito in secondo grado con modalità cartacee; nel merito, argomentando nel senso della infondatezza del gravame.
La parte privata ha anche depositato memoria ex art. 32 D.L.gs. n. 546/1992.
La causa è decisa sulla base degli atti ex art. 27 comma 2 D.L. n. 137/2020, secondo quanto prescritto dal Decreto Presidenziale 21/12/2020.
DIRITTO
a) Come esposto in parte narrativa, i contribuenti eccepiscono in via preliminare di rito l’inammissibilità dell’appello per violazione delle disposizioni che regolano il processo tributario telematico.
Il rilievo è fondato.
Sul punto, deve infatti osservarsi che risulta per tabulas come nel giudizio di primo grado, introdotto dai contribuenti telematicamente, l’Ufficio si è a sua volta costituito con modalità telematiche; mentre l’Ufficio stesso ha proposto appello (nel 2018 e prima quindi dell’introduzione dell’obbligatorietà del rito telematico a decorrere dal 1/7/2019 in forza del D.L. n. 119/2018) con modalità cartacee, notificando il gravame con raccomandata ed iscrivendo la causa a ruolo con deposito cartolare in segreteria.
Ciò premesso in linea di fatto, si osserva in diritto che, ai sensi dell’articolo 2 comma 3 D.M. 23/12/2013 n. 163/2013 e con riferimento al periodo storico di coesistenza tra rito telematico e cartaceo, “la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta a utilizzare le medesime modalità per l’intero grado del giudizio nonché per l’appello”.
Ora, è noto che il Legislatore è intervenuto per allentare, sempre nel periodo di coesistenza tra i due riti, il legame tra il processo cartaceo e quello telematico, sancendo con l’articolo 16 comma 2 D.L. n. 119/2018 che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità telematiche, indipendentemente da quanto prescelto dalla controparte nonché dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità cartacea.
Tuttavia, se era possibile muovere dal processo cartaceo in primo grado al processo telematico in secondo grado, nessuna disposizione normativa ha mai consentito invece il contrario, cioè la retrocessione dal rito telematico in primo grado al rito cartaceo in secondo grado.
Anzi, nella relazione illustrativa al citato D.L. n. 118/2019, dopo avere chiarito la ratio della possibilità di svolgere il secondo grado con modalità telematica dopo avere utilizzato la modalità cartacea in primo grado, è a chiare lettere evidenziato che “restano ferme le disposizioni contenute nell’articolo 2 comma 3 del regolamento di cui al citato decreto n. 163 del 2013, laddove viene stabilita l’obbligatorietà per la parte di utilizzare le modalità telematiche in secondo grado laddove la stessa modalità sia stata utilizzata in primo grado”.
Ne consegue, quindi, che l’Ufficio appellante avrebbe dovuto proporre il gravame e soprattutto iscrivere la causa a ruolo, con modalità telematiche.
Non essendovi invece stata nei termini di legge una rituale costituzione in giudizio dell’appellante tramite iscrizione della causa a ruolo con modalità telematiche mediante SIGIT, l’appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli articoli 22 e 53 comma 2 D.Lgs. n. 546/1992, a nulla rilevando l’avvenuta costituzione di parte convenuta, proprio in ragione della espressa comminatoria legislativa di inammissibilità.
c) In ragione di tutto quanto sopra, l’appello va dichiarato inammissibile, con conseguente conferma dell’impugnata sentenza ed assorbimento di tutte le questioni di merito.
Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dagli artt. 15 D.Lgs. n. 546/1992 e 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, sono quindi poste a carico del soccombente Ufficio appellante ed a favore dei vittoriosi contribuenti appellati, in solido tra loro, tenendo a mente un valore prossimo a quelli minimi, trattandosi di decisione in rito, nell’ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa.
P.Q.M.
la Commissione Tributaria Regionale di Bologna sez. VIII
dichiara inammissibile l’appello;
condanna Agenzia delle Entrate di Ravenna a rifondere a Macdonald Conf. di Marchetti D. & C. s.n.c., Ridolfi Gianfranco e Marchetti Donatella, in solido tra loro, le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.100 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Bologna, 12/3/2021
Il Giudice
Gianluigi Morlini
Il Presidente
Giorgio Grandinetti