Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25307 - pubb. 19/05/2021

Questioni in materia di contratto di prestito d’uso d’oro

Appello Milano, 27 Aprile 2021. Pres. Raineri. Est. Milone.


Contratto di prestito d’uso d’oro – Verifica usurarietà – Oscillazioni prezzo oro e cambio dollaro/euro – Irrilevanza

Contratto di prestito d’uso d’oro – Comunicazione recesso immediato – Legittimità – Condizioni

Contratti bancari – Comunicazioni periodiche modifica unilaterale condizioni contrattuali – Produzione in giudizio ad opera della banca – Mancata contestazione specifica nella prima difesa utile – Prova della ricezione – Sussiste



Nel contratto atipico di prestito d’uso d’oro è legittima la clausola che calcola l’interesse annuo, trimestralmente dovuto, costituente il corrispettivo dell’operazione in dollari USA sul valore dell’oro in prestito al prezzo risultante dalla media dei “fixings” di Londra per il periodo di riferimento, non costituendo le oscillazioni del prezzo dell’oro e del cambio dollaro/euro un costo rilevante ai fini della verifica dell’usurarietà (il contratto in questione è un’operazione finalizzata all’approvvigionamento della materia prima per la successiva lavorazione. Anziché acquistare subito la quantità di oro necessaria, la stessa viene acquisita in prestito per un determinato periodo contro il pagamento di un interesse, con la possibilità alla scadenza di richiedere la proroga, di trasformare il contratto originario in acquisto a titolo definitivo o di restituire il metallo, nella medesima quantità e qualità) “24-5”.

Nel contratto atipico di prestito d’uso d’oro che attribuisce alla banca il diritto di recesso con preavviso di almeno un giorno è legittimo il recesso “con effetto immediato” comunicato dalla banca al cliente dopo diversi solleciti di pagamento e al quale è stata poi data esecuzione dopo diversi giorni con l’addebito sul conto corrente di appoggio della somma pari al controvalore dell’oro che non è stato restituito “2-2, 2-3”.

In giudizio, il cliente che contesti di non aver ricevuto nel corso del rapporto bancario le comunicazioni periodiche di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali a norma dell’art. 118 del T.U.B. ha l’onere di contestare specificamente nella prima difesa utile le relative produzioni della banca, dovendosi altrimenti ritenere non contestata la ricezione di tali comunicazioni  “18”. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Francesco Mainetti



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