Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25241 - pubb. 05/05/2021

Crimini nazisti: responsabilità risarcitoria da illecito internazionale, concetto di immunità giurisdizionale degli Stati e prescrizione

Procura Generale della Cassazione, 18 Giugno 2020. Sost. Proc. Gen. Sgroi.


Disciplina della responsabilità risarcitoria da illecito internazionale per crimini nazisti - Concetto di immunità giurisdizionale degli Stati - Prospettazione della decorrenza della prescrizione



Gli atti, compiuti dagli Stati, che costituiscono crimini di guerra o contro l’umanità (cd. delicta imperii), come la deportazione e il lavoro forzato, non possono fruire della immunità dalla giurisdizione civile, che non è un diritto assoluto degli Stati esteri ma è una prerogativa, riconosciuta dalle consuetudini internazionali e immessa nell’ordinamento interno in forza dell’art. 10 Cost., che tuttavia non può operare in presenza di comportamenti di tale gravità, in quanto lesivi di valori universali di rispetto della dignità umana, da segnare il punto di rottura dell’esercizio tollerabile della sovranità, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 238/2014 nonché in base a numerose fonti internazionali. Pertanto, sussiste la giurisdizione nazionale sulla domanda risarcitoria nei confronti della Germania per condotte di deportazione e assoggettamento a lavori forzati di un cittadino italiano nel 1944.

Non è rinvenibile nell’ordinamento internazionale una norma di diritto consuetudinario che sancisca in termini assoluti il principio della imprescrittibilità dei reati e dei connessi diritti risarcitori per fatti costituenti crimini contro l’umanità; ed alcune norme di diritto internazionale pattizio che affermano tale principio incontrano tuttavia il controlimite del divieto di applicazione retroattiva in peius; (art. 25 Cost.). Pertanto, per la disciplina della prescrizione del diritto risarcitorio delle vittime, si applica la regolazione nazionale.

Il riconoscimento giuridico del limite della prerogativa dell’immunità statale, in presenza di crimini contro l’umanità, ha trovato emersione e si è consolidato soltanto a partire da tempi recenti, essendo in precedenza l’immunità accordata per gli atti iure imperii senza alcuna distinzione. Pertanto, in applicazione del diritto interno – art. 2935 c.c. – prima di quel momento il diritto risarcitorio non poteva essere fatto valere in alcun caso, in virtù di un impedimento di carattere giuridico sostanziale. Ne consegue che la prescrizione del diritto risarcitorio per fatti anteriori non può decorrere se non da un momento successivo al riconoscimento di detto limite dell’immunità, momento da individuarsi, per l’Italia, nella decisione della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 5044/2004. (Fonte: Sito ufficiale della Procura generale presso la Corte di Cassazione)


Il testo integrale


Vedi la decisione CASS. SS.UU. 28 settembre 2020 n. 20442


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