Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25008 - pubb. 18/03/2021

Obbligazione solidale tra sostituto e sostituito in relazione alla trattenuta e versamento delle ritenute di acconto

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 11 Marzo 2021, n. 6854. Pres. Napolitano. Est. D'Orazio.


Procedimento per intervento adesivo del coobbligato in solido per estensione del condono – Estensione degli effetti del condono del sostituto anche al sostituito in mancanza di impugnazione dell’avviso di accertamento tributario – Ammissibilità – Applicabilità



Non sussiste tra sostituto di imposta e sostituito una ipotesi di litisconsorzio necessario

L’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice.

L’intervento del sostituito è un intervento adesivo dipendente, ad adiuvandum, previsto espressamente dalla legge, consentendosi al sostituito di sostenere le ragioni del sostituto.

L’inammissibilità dell’intervento adesivo si verifica laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di impugnazione ovvero abbia fatti acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole. Interesse concreto e attuale all’impugnazione. (Angelo Pisani) (Luigi Benigno) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Angelo Pisani e dell’Avv. Luigi Benigno



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