Diritto Tributario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24691 - pubb. 29/12/2020
Ripetibilità dell'addizionale sulle accise applicate sulla fornitura dell’energia elettrica
Tribunale Mantova, 16 Dicembre 2020. Est. Bertola.
Azione di ripetizione della addizionale sulla accisa applicata ai corrispettivi per la fornitura di energia elettrica ex art. 6 comma 2 D.L. 511/1988 - Giurisdizione dell’AGO nei rapporti tra cliente finale e fornitore - Sussistenza
Legittimità della predetta addizionale - Assenza di una finalità specifica - Violazione del diritto eurounitario - Sussistenza
Azione di ripetizione dal fornitore alla Amministrazione finanziaria - Giurisdizione del Giudice Tributario - Sussistenza
Necessità per il fornitore di ottenere una sentenza sfavorevole contro il consumatore finale per ottenere il rimborso ex art. 14 TUA in relazione all’art 56 TUA dall’Amministrazione - Sussistenza
Quando il cliente finale agisca in ripetizione contro il proprio fornitore per ottenere la restituzione della addizionale sulla accisa applicata alla fornitura della corrente elettrica sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Come statuito dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione è illegittima l'addizionale prevista dall'art. 6 comma 2 della L. 511/1988 in assenza di una finalità specifica di tale addizionale e che si risolva quindi in una imposta destinata ad alimentare la fiscalità generale indistinta.
Diversamente dalla domanda rivolta dal cliente al fornitore, la domanda di rimborso rivolta dal fornitore all'Amministrazione finanziaria finalizzata ad essere rimborsato di quanto restituito al cliente a seguito di soccombenza appartiene alla cognizione del giudice tributario.
Al fine di ottenere il rimborso di quanto restituito al cliente finale, il fornitore, prima di poter richiedere il rimborso ai sensi dell'art. 14 TUA in relazione all'art. 56 TUA all'Amministrazione finanziaria, deve previamente risultare soccombente nel giudizio azionato dal cliente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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