Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24638 - pubb. 15/12/2020
Fideiussione semplice e illecito antitrust
Tribunale Napoli, 16 Giugno 2020. Pres. Raffone. Est. Fucito.
Appalti pubblici – Proroga tecnica – Durata massima sei mesi – Prestazioni successive indennizzabili per ingiustificato arricchimento – Depauperamento nei limiti dei soli costi e non nei profitti – Interessi commerciali ex 231/2002 – Obbligazione indennitaria – Non applicabile
La certificazione di regolare esecuzione di appalti pubblici è atto equipollente all’avvenuto collaudo ex art. 102, n. 2 del d. lgs. 50/2016, nonché atipicamente disciplinata dal previgente art. 120 del d. lgs. 163/2006.
Le attività svolte in assenza di contratto valido ed efficace, dopo la scadenza del contratto medesimo seguono il regime giuridico, ratione temporis (per i contratti precedenti il nuovo Codice degli Appalti), dell’art. 23, comma 3, della l. 18 aprile 2005, n. 62 (ora ripreso dall’art. 106, comma 11, del d. lgs. 50/2016, Codice degli Appalti), il quale dispone la possibilità della proroga solo per il tempo strettamente necessario alla stipula del nuovo contratto di affidamento e comunque per un tempo non superiore a mesi sei.
Decorso il termine di proroga tecnica le attività sono solo indennizzabili per ingiustificato arricchimento.
Con riferimento al calcolo dell’indennizzo ex art. 2041 c.c. del depauperato in materia di appalti pubblici, esso deve misurarsi sui soli costi sopportati dall’appaltatore e non anche sui mancati profitti, che contribuiscono a determinare invece il corrispettivo della prestazione, come anche costante in giurisprudenza. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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