Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24627 - pubb. 11/12/2020
TAEG dichiarato non conforme a quello verificato. Mutuo con piano di ammortamento 'francese'
Tribunale Torino, 15 Settembre 2020. Est. Astuni.
TAEG dichiarato non conforme a quello verificato - Sostituzione della singola clausola nulla - Piano di ammortamento “francese” - La capitalizzazione composta prevista nella formula di calcolo del sistema francese appare estranea al campo dell’art. 1283 c.c.
L’art. 117 co. 7 non prevede la caducazione delle condizioni economiche del contratto nel loro insieme e la sostituzione con un tasso legale, d’evidente carattere sanzionatorio, quale il c.d. tasso minimo BOT, ma soltanto la sostituzione della singola clausola nulla, ferme le condizioni economiche per il resto..
Soltanto nel campo della disciplina consumeristica, l’art. 125-bis TUB co. 7 ha previsto che la mancata rappresentazione o la rappresentazione non corretta di costi nel TAEG faccia venire meno l’impianto delle condizioni economiche nel suo insieme e l’applicazione di un TAEG equivalente al tasso nominale minimo dei BOT, con l’importante precisazione che “nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese”.
Poiché la formula matematica nota nella tecnica finanziaria come sistema alla francese calcola l’importo della rata impiegando il tempo (n) all’esponente e non a fattore, la determinazione della rata costante usa la legge dell’interesse composto. Il divieto di anatocismo postula un debito per interessi, bensì “scaduto”, e quindi “esigibile” per essersi verificata la scadenza del termine di adempimento, ma incapace di produrre a sua volta interessi. Nel piano di ammortamento redatto con metodo francese non si dà il caso di interessi corrispettivi “scaduti” e nondimeno produttivi di interessi ulteriori. La capitalizzazione composta prevista nella formula di calcolo del sistema francese, appare quindi estranea al campo dell’art. 1283 c.c. Vietando la convenzione anteriore, l’art. 1283 c.c. impedisce al debitore di assumere impegni che sono ex ante indefiniti e potenzialmente illimitati.
Con riguardo in particolare al sistema alla francese, la capitalizzazione composta è “solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all’altra in esecuzione del contratto concluso tra loro; è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione”. (Roberto Marcelli) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Roberto Marcelli
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