Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23742 - pubb. 18/06/2020
Il privilegio delle spese di garanzia ex art. 2770 c.c. sussiste anche se il bene era già gravato da ipoteca
Cassazione civile, sez. I, 10 Febbraio 2020, n. 3020. Pres. Didone. Est. Pazzi.
Processo esecutivo – Riparto – Privilegi sopra immobili – Crediti per atti conservativi o di espropriazione – Spese legali sostenute dal procedente – Riconoscimento del privilegio ex art. 2770 c.c. – Interesse comune dei creditori – Valutazione del giudice di merito – Necessità
Esecuzione – Riparto – Privilegi sopra immobili – Crediti per atti conservativi o di espropriazione – Spese legali sostenute dal procedente – Riconoscimento del privilegio ex art. 2770 c.c. – Sussistenza – Precedente iscrizione ipotecaria sul bene – Irrilevanza
Va confermato il risalente orientamento della Corte di Cassazione (Cass. 3194/1959) per cui il disposto dell'art. 2770 cod. civ., laddove prevede l'ammissione in privilegio delle spese di giustizia fatte, per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili, "nell'interesse comune dei creditori", implica il compimento di una valutazione da parte del giudice circa l'utilità o meno della spesa per la massa dei creditori, da riferirsi all'attitudine, anche solo potenziale e non effettiva, dell'atto a riuscire vantaggioso alla massa dei creditori partecipanti all'esecuzione, individuale o collettiva; il giudice pertanto non può arrestarsi alla constatazione dell'effettiva sussistenza di una voce di spesa rientrante nelle ipotesi previste dalla norma, ma deve valutare i riflessi che l'iniziativa processuale ha avuto rispetto al tornaconto della generalità dei potenziali creditori.
La ratio del privilegio riconosciuto dall’art. 2770 c.c. a seguito dell'iniziativa assunta in sede esecutiva è quella di assicurare, tramite la collocazione in sede privilegiata del credito per spese di giustizia del pignorante, l'interesse dell'intero ceto creditorio a conservare, tramite l'applicazione della disciplina dell'art. 2913 cod. civ., la destinazione del bene immobile staggito al soddisfacimento delle ragioni di tutti i creditori (anche degli intervenuti dopo la trascrizione dell'atto di disposizione; Cass. 7214/1996), rendendo inefficace l'eventuale alienazione a terzi.
Se questa è la finalità, la presenza di un'iscrizione ipotecaria non rende inutile l'iniziativa esecutiva assunta dal creditore pignorante rispetto agli interessi dell'intero ceto creditorio, nè impedisce che il vantaggio così ottenuto si propaghi, in virtù del disposto dell'art. 2913 cod. civ., anche agli altri creditori, garantendo il loro eguale diritto al soddisfacimento dei propri crediti sui beni del debitore.
(Fattispecie relativa alla mancata ammissione in via privilegiata ex art. 2770 c.c. del credito per rimborso delle spese legali sostenute in sede esecutiva immobiliare, disposta sul presupposto della precedente iscrizione di ipoteca sul bene immobile esecutato che a dire del giudice di merito avrebbe escluso l’utilità per i creditori). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini, Studio Legale Tentoni, Mancini & Associati di Rimini
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