Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23697 - pubb. 09/06/2020

Sovraindebitamento: no al termine per formulare una proposta migliorativa

Tribunale Mantova, 25 Maggio 2020. Est. Bernardi.


Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 della legge n. 3/2012 – Istanza di assegnazione di un termine per formulare proposta migliorativa – Inammissibilità – Fattispecie



Una volta intervenuta la votazione dei creditori con esito negativo, non può essere concesso al debitore che ha proposto un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento un termine per formulare una proposta migliorativa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


TRIBUNALE di MANTOVA

Ufficio Fallimentare

Il Giudice Designato,

- letto il ricorso n. 1/20 concernente la proposta di accordo di composizione della crisi (di tipo liquidatorio) da sovraindebitamento formulata da A. A. (nato a … il …; C.F.: …) ai sensi dell’art. 7 della legge n. 3/2012 e sciogliendo la riserva di cui alla udienza del 21-5-2020 tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 83 co. 7 lett. h) del decreto-legge n. 18/2020 così provvede:

- visto il proprio decreto del 13-1-2020 con cui veniva disposta l’apertura della procedura e fissata l’udienza del 12-3-2020 (poi prorogata al 21-5-2020) ai sensi dell’art. 11/1 della predetta legge;

- rilevato che l’O.C.C. dott. A. P., con nota del 5-5-2020, ha dato atto che la maggioranza dei consensi richiesta dalla legge non è stata raggiunta;

- osservato che la difesa del ricorrente, con nota scritta del 19-5-2020, ha chiesto che venga concesso un termine per il deposito di una nuova proposta da sottoporre al voto dei creditori e ha dichiarato di rinunciare alla istanza originariamente svolta in via subordinata di conversione della presente procedura in quella di liquidazione;

- osservato che la società d…. s.pa. quale mandataria di A. S. s.r.l. ha dichiarato la potenziale disponibilità della mandante a prestare il proprio consenso ove venisse presentata una proposta migliorativa;

- rilevato che i creditori … , hanno dichiarato il proprio dissenso all’omologa dell’accordo proposto;

- osservato che ……e …, parimenti con note scritte autorizzate, hanno confermato i rispettivi crediti;

- osservato che non è stata raggiunta la maggioranza dei voti richiesta dall’art. 11 della legge n. 3/2012;

- rilevato che la procedura in questione non prevede la possibilità di una modifica migliorativa (salva la diversa ipotesi di cui all’art. 9 co. 3 ter della legge 3/2012, non rientrante nel caso di specie) e che, comunque, siffatta possibilità è prevista per il concordato preventivo ma solo entro il termine di cui all’art. 172 II co. l.f. e cioè prima del momento della votazione dei creditori e, infine, che l’art. 9 co. 2 del decreto-legge n. 23/2020 consente al debitore di modificare la proposta concordataria in un più ampio termine rispetto a quello previsto dalla legge fallimentare ma con esclusione dell’ipotesi in cui si sia già tenuta l’adunanza dei creditori e non siano state raggiunte le maggioranze;

- ritenuto pertanto che possa desumersi dal sistema un principio generale secondo cui le modifiche della proposta di soddisfacimento concorsuale dei creditori non siano ammissibili se intervenute dopo che si è avuta l’espressione del voto da parte dei creditori e ciò all’evidente scopo di evitare comportamenti dilatori in danno dei creditori;

- considerato pertanto che non può essere concesso al ricorrente un termine per modificare la proposta di accordo, peraltro enunciata in termini generici;

- ritenuto che la novità della questione e il contesto generale in cui la vicenda si inserisce giustifica l’integrale compensazione fra le parti delle spese di lite;

 

P.T.M.

- rigetta il ricorso;

- revoca le statuizioni adottate con il decreto del 13-1-2020 di apertura della procedura di sovraindebitamento;

- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza, compreso il registro delle imprese nonché di trasmettere copia del presente decreto alla cancelleria delle esecuzioni immobiliari per l’inserimento nel fascicolo n. 302/18 RGE.

Mantova, 25 maggio 2020.

Il Giudice Des.

dott. Mauro P. Bernardi