Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23686 - pubb. 05/06/2020
Contratto autonomo di garanzia ed exceptio doli. Sospensioni ex art. 20 legge n. 44/1999 e debiti civilistici
Tribunale Torino, 26 Maggio 2020. Est. Astuni.
Contratto autonomo di garanzia - Exceptio doli - Proponibilità - Eccezione fondata su controversia pendente riguardante il contratto principale - Esclusione
Benefici ex art. 20, commi 1 e 2, legge n. 44/1999 - Applicazione a debiti pecuniari di natura civilistica attinti direttamente o indirettamente dal fatto reato - Sussiste - Onere della prova - Principio di vicinanza della prova - Grava sul beneficiario delle provvidenze di cui all’art. 20 legge n. 44/1999
In materia di contratto autonomo di garanzia, la rinuncia alle eccezioni ex art. 1952 c.c. non esclude l’opponibilità del garantito nei confronti del garante della exceptio doli, purché la stessa eccezione sia fondata su una prova liquida dell’abuso, ossia quando risulta evidente, certo ed incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causa. Una controversia c.d. genuina relativa alla buona esecuzione del contratto principale (ovvero una controversia non icto oculi pretestuosa, che comunque determina dubbiezza oggettiva della lite) basta ad escludere la ricorrenza di un abuso nell’escussione.
La portata delle sospensioni di cui all’art. 20, commi 1 e 2, della legge n. 44/1999, nella interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, può essere estesa anche ad altri debiti pecuniari di natura civilistica, pur non potendosi determinare nella citata giurisprudenza un criterio di selezione, definitivo e plausibile, che consenta di distinguere tra crediti critici rispetto al reato ovvero ogni altra situazione debitoria incisa anche indirettamente da tali reati (ai quali la sospensione dei termini di pagamento deve applicarsi), dagli altri debiti, che sono soggetti alle regole ordinarie.
Poiché il giudice civile non può accedere agli atti dell’indagine (dalla quale scaturisce il provvedimento ex art. 20 citato) né richiedere informazioni all’autorità inquirente, anche in base al criterio della vicinanza della prova spetta alla parte che chiede l’applicazione delle sospensioni e delle provvidenze, di cui beneficia, dimostrare che il debito di cui si discute sia stato inciso, anche solo indirettamente, dal reato in base al quale il Pubblico Ministero ha ritenuto di dover emettere il provvedimento di cui all’art. 20, comma 7, della legge n. 44/1999 (nella specie, reato di usura). (Emilio Cancelli) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Franco Goglia
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