Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2357 - pubb. 14/09/2010

Irretroattività della legge penale e misure di sicurezza

Tribunale Alessandria, 30 Luglio 2010. Est. Vignera.


Misure di sicurezza – Applicazione – Principio di irretroattività della Legge Penale – Rilevanza – Esclusione – Fattispecie relativa all’espulsione di cui all’art. 235 Cod. Pen. (Cod. pen., artt. 2, 199, 200; d. l. 23 maggio 2008 n. 92, misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, art. 1; l. 24 luglio 2008 n. 125, conversione in legge con modificazioni del d. l. 23 maggio 2008 n. 92 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica., art. 1).



In virtù dell’art. 200, commi 1 e 2, codice penale, il principio di irretroattività della legge penale (art. 2, codice penale) non opera rispetto alle misure di sicurezza (Fattispecie relativa all’applicazione della misura dell’espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato prevista dall’art. 235 c. p. come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera a, d. l. 23 maggio 2008 n. 92, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, l. 24 luglio 2008 n. 125). (Giuseppe Vignera) (riproduzione riservata)


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