Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23517 - pubb. 23/04/2020
COVID- 19 e sospensione dell'esecuzione del piano del consumatore
Tribunale Napoli, 17 Aprile 2020. Est. Livia De Gennaro.
Sospensione esecuzione piano del consumatore - Causa sopravvenuta collegata a COVID- 19 - Sussiste - Art. 13 comma 4 ter legge 3/2012
Procedimento di sospensione - Necessità di convocare i creditori - Non sussiste - Applicazione analogica dell'art. 9, comma III, del DL n. 23/2020
I debitori, nei confronti dei quali sia già intervenuta la omologazione di un piano o di un accordo, possono rimodulare le modalità e le tempistiche della esecuzione avvalendosi dell’ausilio dell’OCC ex art. 13 comma 4 ter legge n. 3/2012 quando sussiste una causa sopravvenuta non imputabile al debitore (fattispecie in tema di incidenza dell'emergenza sanitaria COVID-19).
Sulla istanza di modifica il giudice designato può decidere, sentito l'OCC, senza necessità di disporre la convocazione dei creditori se, come nel caso in esame, si è chiesta la sospensione del pagamento di alcune rate mensile e cioè si è chiesta una modifica che incide sui tempi dell'adempimento; depone in tal senso quanto previsto dall'art. 9, comma III, del Decreto Liquidità n. 23/2020 applicabile alla fattispecie analogicamente. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò
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