Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23473 - pubb. 09/04/2020

Competenza in materia di impugnazione del decreto di liquidazione dei compensi dell’amministratore giudiziario nelle misure di prevenzione

Tribunale Ragusa, 31 Marzo 2020. Est. Antonietta Donzella.


Amministratore giudiziario – Misure di prevenzione – Codice Antimafia – Procedimento sommario – Applicabilità dell’art. 42 comma 7 codice antimafia



Lo speciale procedimento previsto dall’art. 42, comma 7, D.Lvo n. 159/2011, il quale indica la competenza, nell’ambito della medesima giurisdizione civile, della Corte d’Appello Penale in materia di impugnazione del decreto di liquidazione dei compensi dell’amministratore giudiziario, è applicabile non solo nella fattispecie esplicitamente disciplinata che sia quest’ultimo ad agire, bensì anche nell’ipotesi che lo faccia chiunque altro, tra cui, come nel caso di specie, il prevenuto.

Ciò in ragione della specialità e della posteriorità dell’art. 42, comma 7, D.Lvo n. 159/2011 rispetto all’art. 15 D.Lvo n. 150/2011, disposizione novellatrice dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002 entrata in vigore il 6 ottobre 2011. Una diversa soluzione, oltre che porsi in contrasto con i criteri di prevalenza della legge darebbe luogo ad incoerenze sistematiche. (Andrea Palazzolo) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Andrea Palazzolo



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