La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22860 - pubb. 12/12/2019

Responsabilità della struttura sanitaria per fatto esclusivo del medico e rivalsa

Cassazione civile, sez. III, 11 Novembre 2019, n. 28987. Pres. Travaglino. Est. Porreca.


Responsabilità della struttura sanitaria per fatto esclusivo del medico - Rivalsa nei confronti del sanitario (disciplina "ante" legge n. 24 del 2017) - Ripartizione paritaria della responsabilità - Fondamento - Limiti



In tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione. (massima ufficiale)


Il testo integrale


 


Testo Integrale