Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22551 - pubb. 22/10/2019

Condizioni di ammissibilità dell’esecuzione presso il domicilio di una pena detentiva non superiore a diciotto mesi

Tribunale Alessandria, 04 Ottobre 2019. Est. Vignera.


Ordinamento penitenziario - Istituti di prevenzione e di pena - Misure alternative alla detenzione - Sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656 c.p.p. - Esecuzione presso il domicilio di pena detentiva non superiore a diciotto mesi - Richiesta al Magistrato di Sorveglianza - Inammissibilità - Mancata presentazione al Tribunale di Sorveglianza di istanza di misure alternative o rigetto dell'istanza stessa - Nuova sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 1 L. N. 100 del 2010 - Necessità - Esecuzione presso il domicilio di pena detentiva non superiore a diciotto mesi - Richiesta al Magistrato di Sorveglianza - Ammissibilità



Emesso il decreto di sospensione dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 656, comma 5, c.p.p., la richiesta al magistrato di sorveglianza di esecuzione presso il domicilio di una pena detentiva non superiore a diciotto mesi è ammissibile solo in caso di mancata presentazione al tribunale di sorveglianza di istanza di misura alternativa o in caso di rigetto (o dichiarazione di inammissibilità) di quell’istanza da parte del tribunale di sorveglianza, previa ulteriore sospensione dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 1, comma 3, l. n. 199 del 2010. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


N. SIUS 2019/4428

N. SIEP 2019/129 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria

 

Il Magistrato di sorveglianza

letta la retroestesa richiesta presentata ex art. 1 l. 26 novembre 2010 n. 199 nell’interesse

DI

V. G. P. M., nato a XXXX il 31 luglio 1974, elettivamente domiciliato presso la madre in XXXX, Via XXXX, difeso dall’Avv. F. P. del Foro di Alessandria,

OSSERVA

quanto segue.

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PREMESSO CHE:

·         la sospensione ex art. 656 comma 5, c.p.p. è strumentale all’eventuale presentazione (da parte dell’interessato o del difensore) di istanza avente ad oggetto una delle misure alternative ivi previste, rientranti nella competenza del tribunale di sorveglianza;

·         solo in caso di mancata presentazione dell’istanza avente ad oggetto una di quelle misure o in caso di rigetto (o di dichiarazione di inammissibilità) di tale istanza da parte del tribunale di sorveglianza, in presenza di una pena detentiva non superiore a 18 mesi si può (anzi, si deve) “attivare” il procedimento finalizzato all’eventuale concessione da parte del magistrato di sorveglianza del beneficio ex art. 1 l. 199/2010 secondo le modalità previste dal comma 3 dello stesso art. 1: vale a dire, con la emissione da parte del pubblico ministero del decreto disponente la “ulteriore” (seconda) sospensione dell’ordine di carcerazione (ormai ammessa senza oscillazioni dalla giurisprudenza di legittimità: v. ultimamente Cass. pen., Sez. I, sentenza 13 marzo 2019 n. 14987, P.G. in proc. Mihai, Rv. 275330) e con la conseguente richiesta di applicazione del beneficio fatta direttamente dallo stesso pubblico ministero al magistrato di sorveglianza, la quale (richiesta) deve essere corredata di un verbale di accertamento dell’idoneità del domicilio ed eventualmente della documentazione ex art. 94, comma 1, d.p.r. 309/1990;

·         da ciò deriva in particolare che, in pendenza del termine per la presentazione dell’istanza al tribunale di sorveglianza ex art. 656, comma 5, c.p.p. o in pendenza innanzi al medesimo (tribunale di sorveglianza) del procedimento conseguente a codesta istanza, non è consentito “attivare” innanzi al magistrato di sorveglianza il procedimento finalizzato alla concessione del beneficio ex art. 1 l. 199/2010: e ciò, neppure su richiesta del condannato o del suo difensore “indirizzata” direttamente al magistrato di sorveglianza, atteso che:

1.      ai sensi dell’art. 1, comma 3, l. 199/2010 l’accertamento sull’idoneità del domicilio del “condannato libero” deve essere disposto (non dal magistrato di sorveglianza, ma esclusivamente) dal P.M., il quale però può provvedervi solo dopo la “ulteriore” (seconda) sospensione dell’ordine di carcerazione ivi implicitamente divisata;

2.     un ipotetico “concorso” (recte: in pendenza della sospensione ex art. 656, comma 5, c.p.p.) tra l’istanza al tribunale di sorveglianza ex art. 656, comma 5, c.p.p. e la richiesta al magistrato di sorveglianza ex art. 1 l. 199/2010 esporrebbe il sistema all’eventualità di decisioni tra loro contrastanti ed incompatibili (si pensi, ad esempio, all’ipotesi della semilibertà concessa dal tribunale di sorveglianza e dell’esecuzione presso il domicilio concessa contemporaneamente dal magistrato di sorveglianza; o ancor meglio all’ipotesi in cui il tribunale di sorveglianza conceda la misura ex art. 94 d.p.r. 309/1990 con la prescrizione del ricovero del condannato in comunità terapeutica ed il magistrato di sorveglianza conceda, invece, contemporaneamente il beneficio ex art. 1 l. 199/2010 da eseguire sic et simpliciter presso l’abitazione del condannato);

·         nella fattispecie è ancora “operativa” la sospensione ex art. 656, comma 5, c.p.p.;

P.Q.M.

dichiara allo stato inammissibile l’istanza ex art. 1 l. 199/2010; manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Alessandria, 4 ottobre 2019

Il Magistrato di sorveglianza

Dr. Giuseppe Vignera