Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21942 - pubb. 11/01/2019
Raggruppamento temporaneo d'imprese: il mandato collettivo alla impresa capogruppo si estingue per effetto della dichiarazione di fallimento di quest'ultima
Cassazione civile, sez. I, 15 Aprile 2003, n. 5950. Est. Proto.
Mandato e commissione - Raggruppamento temporaneo di imprese - Impresa capogruppo mandataria - Fallimento della stessa - Estinzione del mandato - Sussistenza - Conseguenze - Procedimento di liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti agli arbitri - Svolgimento nel contraddittorio delle imprese mandanti - Necessità
In tema di raggruppamento temporaneo d'imprese, il mandato collettivo dalle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo conferito, anche nell'interesse della mandataria, alla impresa capogruppo, si estingue per effetto della dichiarazione di fallimento di quest'ultima. Ne consegue che, venendo meno i poteri rappresentativi che all'impresa mandataria competevano nei confronti delle imprese facenti parte del raggruppamento, tutte le imprese, e non solo la capogruppo, devono prendere parte al procedimento, avente carattere contenzioso (ancorché svolgentesi con rito camerale), di liquidazione delle spese e degli onorari spettanti agli arbitri "ex" art. 814, secondo comma, cod. proc. civ. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
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Associazione temporanea di imprese
Associazione temporanea di imprese (ATI), fallimento, scioglimento del rapporto di mandato - ∙ Associazione temporanea di imprese, scioglimento del mandato, partecipazione di tutte le imprese al procedimento contenzioso
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