Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21799 - pubb. 05/06/2019

Rimborsabilità dell'IVA su TIA1 e TIA2

Tribunale Padova, 24 Maggio 2019. Est. Bertola.


IVA su TIA1 e TIA2 - Rimborsabilità



E’ rimborsabile l’IVA illegittimamente applicata dal Comune sulla TIA2 nella misura in cui il predetto Comune abbia effettivamente adottato un sistema di misurazione puntuale e non invece abbia continuato ad applicare il metodo di calcolo presuntivo come accadeva con la TIA1 per il quale la consolidata giurisprudenza della Cassazione ha qualificato l’importo come tributo a cui non è applicabile l’IVA.

E’ dotato di giurisdizione l’AGO nel caso in cui la domanda di rimborso dell’IVA applicata sulla TIA1 venga qualificata come ripetizione di indebito oggettivo poiché, al contrario, laddove domanda chiedesse di accertare la illegittimità dell’applicazione dell’IVA alla TIA1 la giurisdizione apparterrebbe alla Commissione Tributaria versandosi in materia di imposte. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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