Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21752 - pubb. 29/05/2019
Nullità del decreto ingiuntivo richiesto con ricorso successivo alla domanda di accertamento negativo del credito
Tribunale Torino, 23 Gennaio 2019. Est. Di Capua.
Procedimento monitorio – Domanda di accertamento negativo del credito ingiunto – Rapporto di continenza – Sussiste – Prevenzione – Determinata dal deposito del ricorso monitorio – Affermazione – Nullità del decreto richiesto dopo la proposizione dell’accertamento negativo del credito – Sussiste
Qualora il decreto ingiuntivo sia stato notificato successivamente alla proposizione in via ordinaria di una domanda che si ponga in relazione di continenza con quella formulata in via monitoria, il Giudice dell’opposizione è tenuto ad annullare l’ingiunzione ed a rimettere le parti davanti al giudice della causa preveniente e non può, invece, mantenendo in vita il decreto, procedere nella cognizione dell’opposizione, oppure sospenderla ex art. 295 c.p.c., in attesa della decisione dell’altra controversia.
Gli effetti della pendenza della controversia introdotta con la domanda di ingiunzione retroagiscono al momento del deposito del relativo ricorso, sempre che la domanda monitoria sia stata formulata davanti a giudice che, alla data della presentazione, era competente a conoscerla.
La continenza di cause sussiste anche quando in uno dei due giudizi siano presenti anche uno o più soggetti diversi, laddove, come nel caso di specie, sussista identità di titolo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica
in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22568/2017 R.G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell’art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”).
- ai sensi dell’art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la “motivazione della sentenza di cui all’art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Su ricorso depositato dalla società BENE BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA S.C., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, il Tribunale di Torino, con decreto n. 6191/2017, datato 21.06.2017, depositato in data 29.06.2017, ha ingiunto alla società LA T. di B. A., B. A. & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. B. Antonino Marco, nonché ai signori B. Ciro, B. Antonella, B. Antonino Marco e A. Rachele (quest’ultima limitatamente alla minor somma di Euro 500.000,00) in solido tra loro, di pagare senza dilazione alla ricorrente la somma di Euro 560.458,50, oltre interessi legali come da domanda ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
La ricorrente ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto:
· nei confronti della società LA T. di B. A., B. A. & C. S.N.C., in ragione del saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 01/01/02879 intercorso tra le medesime parti in data 10.12.1996;
· dei signori B. Ciro, B. Antonella, B. Antonino Marco e A. Rachele, in qualità di garanti della predetta società in ragione delle fideiussioni prestate (cfr. docc. da 5 a 8 fascicolo monitorio).
1.3. Con atto di citazione datato 3.10.2017 ritualmente notificato, la società LA T. di B. A., B. A. & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. B. Antonino Marco, nonché i signori B. Ciro, A. Rachele, B. Antonella e B. Antonino Marco hanno convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo, nel merito, l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. Si è costituita telematicamente la parte convenuta opposta BENE BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA S.C., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore ing. PANERO Elio, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.5. All’esito dell’udienza fissata per la prima comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c. il Giudice Istruttore si è riservato sulle istanze ed eccezioni proposte dalle parti e, con Ordinanza datata 15.01.2018 il Giudice Istruttore, sciogliendo la predetta riserva:
· ha sospeso l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 6191/2017 datato 21.06.2017 depositato in data 29.06.2017, ai sensi dell’art. 649 c.p.c. (tenuto conto della probabile fondatezza dell’eccezione proposta dalla parte attrice opponente di nullità del decreto ingiuntivo opposto per la connessione con la causa preventivamente adita presso il Tribunale di CUNEO al n. 5516/2015 R.G.);
· ha assegnato alle parti termine di quindici giorni decorrente dalla comunicazione dell’Ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28/2010.
1.6. All’udienza in data 24.10.2018 la parte attrice opponente ha dichiarato di aderire alla predetta proposta transattiva o conciliativa formulata dal Giudice Istruttore, mentre la parte convenuta opposta ha dichiarato di non aderirvi.
Pertanto, il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell’art. 190 c.p.c., così come previsto dall’art. 281-quinquies 1° comma c.p.c..
2. Sull’eccezione di litispendenza / continenza proposta dalle parti attrici opponenti.
2.1. Come si è detto, le parti attrici opponenti, in via preliminare, hanno eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto per la litispendenza (da qualificarsi, più propriamente, come “continenza”) con la causa preventivamente adita presso il Tribunale di CUNEO iscritta al n. 5516/2015 R.G.
L’eccezione risulta fondata e meritevole di accoglimento.
2.2. Invero, risulta documentalmente provato e pacifico in causa che:
- con precedente atto di citazione datato 21.12.2015 notificato in data 23.12.2015 (prodotto in copia dalle parti attrici opponenti sub doc. C) l’attuale parte attrice opponente società LA T. di B. A., B. A. & C. S.N.C., in persona del socio legale rappresentante pro tempore, aveva convenuto in giudizio avanti al Tribunale di CUNEO l’attuale parte convenuta opposta BENE BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA S.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo, nel merito, di:
“ 1) accertare e dichiarare la nullità e/o l’inefficacia delle clausole contrattuali descritte in narrativa, ed in particolare di quelle prevedono la determinazione del tasso di interesse, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la commissione di massimo scoperto, il rimborso spese di amministrazione fidi, la commissione onnicomprensiva, nonché di ogni altra clausola contrattuale che contribuisca a determinare il tasso di interesse applicato al rapporto oggetto di causa;
2) in ogni caso, dichiarare inoltre la nullità di tutte le clausole relative alla determinazione del tasso di interesse per violazione dell’art. 644 c.p. e della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura);
3) conseguentemente, dichiarare tenuta e, per l’effetto, condannare la BENE BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA (Cuneo) – Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice di quanto risulterà illegittimamente percepito dalla banca (o comunque, in subordine, compensare tale somma con quanto risultasse dovuto da parte attrice alla stessa BENE BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA (Cuneo) – Società Cooperativa;
4) in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla BENE BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA (Cuneo) – Società Cooperativa ovvero, in subordine, rideterminare l’esatto dare-avere tra le parti in applicazione delle vigenti disposizioni di legge;
5) in ogni caso, dichiarare tenuta e, per l’effetto, condannare BENE BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA (Cuneo) – Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno subito da parte attrice, per i motivi tutti di cui sopra, per un importo non inferiore ad Euro 100.000,00=, oltre interessi e rivalutazione come per legge (o comunque, in subordine, compensare tale somma con quanto risultasse dovuto da parte attrice alla stessa BENE BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA (Cuneo) – Società Cooperativa)”;
- tale causa era stata iscritta presso il Tribunale di CUNEO al n. 5516/2015 R.G.;
- con il ricorso che ha dato origine al decreto ingiuntivo opposto datato 12.06.2017, depositato in data 15.06.2017, l’attuale parte convenuta opposta BENE BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA S.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha chiesto al Tribunale di Torino ed ottenuto di ingiungere alle attuali parti attrici opponenti società LA T. di B. A., B. A. & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, e signori B. Ciro, B. Antonella, B. Antonino Marco e A. Rachele (quest’ultima limitatamente alla minor somma di Euro 500.000,00) in solido tra loro, di pagare senza dilazione alla ricorrente la somma di Euro 560.458,50, oltre interessi legali come da domanda ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende;
- con l’atto di citazione datato 3.10.2017 ritualmente notificato, la società LA T. di B. A., B. A. & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché i signori B. Ciro, A. Rachele, B. Antonella e B. Antonino Marco hanno convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo di “dichiarare la nullità e/o l’inefficacia e/o l’improponibilità o, comunque, revocare, con qualsiasi forma, il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 6191/2017 del 21 - 29 giugno 2017” e, in via riconvenzionale, le medesime domande proposte con il citato atto di citazione introduttivo della causa pendente presso il Tribunale di CUNEO iscritta al n. 5516/2015 R.G.
2.3. Ciò chiarito, sussiste senz’altro un rapporto di “continenza” tra:
· la domanda di condanna al pagamento del debito introdotta dall’attuale parte convenuta opposta con il ricorso presso il Tribunale di TORINO e le domande proposte dalle attuali parti attrici opponenti nel presente giudizio;
· la domanda di accertamento negativo del medesimo debito e le altre domande introdotte dalle attuali parti attrici opponenti in forza del citato atto di citazione presso il Tribunale di CUNEO.
Com’è noto, infatti, in generale la “continenza di cause” si verifica quando una delle azioni contiene l’altra per la maggior ampiezza del petitum, ferma la coincidenza di tutti gli altri elementi.
Peraltro, la Cassazione, con l’importante Sentenza a Sezioni Unite 01 ottobre 2007 n. 20596, ha affermato che “sussiste continenza di cause quando vi è identità di soggetti (non esclusa, peraltro, dalla circostanza che in uno dei due giudizi sia presente anche un soggetto diverso) e di titolo, nonché una differenza soltanto quantitativa dell’oggetto oppure quando le stesse sono legate da un rapporto di interdipendenza per contrapposizione o alternatività (nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto sussistente la continenza tra la domanda di condanna introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo da un istituto di credito nei confronti del correntista, avente ad oggetto il pagamento del saldo negativo del conto, e quella di accertamento negativo dello stesso credito avente ad oggetto la nullità della clausola che fissava gli interessi in misura ultralegale e di quella di capitalizzazione degli stessi)” (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 01 ottobre 2007, n. 20596 in Foro it. 2008, 9 2613).
Inoltre, la Cassazione, con altre due sentenze a Sezioni Unite 01 ottobre 2007 n. 20599 e 01 ottobre 2007 n. 20600, ha ribadito che “ai sensi dell’art. 39, comma 2, c.p.c., la continenza di cause ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti (identità non esclusa, peraltro, dalla circostanza che in uno dei due giudizi sia presente anche un soggetto diverso) e di titolo e da una differenza quantitativa dell’oggetto, ma anche quando fra le cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle causae petendi, nonché quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (alla stregua della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica) per la definizione del giudizio successivo, come nell’ipotesi in cui le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni (nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, le Sezioni unite hanno ritenuto la sussistenza di un rapporto di continenza tra la domanda proposta nelle forme monitorie da una società nei confronti di un’altra società, avente ad oggetto il pagamento di alcune prestazioni eseguite e per le quali non era stato corrisposto il prezzo, e quella proposta dalla società ingiunta nei riguardi di quella ingiungente, avente ad oggetto la risoluzione dello stesso rapporto contrattuale al quale si riferivano le prestazioni dedotte a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo)” (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 01 ottobre 2007, n. 20599 in Giust. civ. Mass. 2007, 10; Cass. civile, Sezioni Unite, 01 ottobre 2007, n. 20600 in Giust. civ. Mass. 2007, 10).
Dunque, contrariamente a quanto dedotto dalla parte convenuta opposta, la continenza di cause sussiste anche quando in uno dei due giudizi siano presenti anche uno o più soggetti diversi, laddove, come nel caso di specie, sussista identità di titolo.
2.4. Ciò chiarito, nel caso di continenza, l’art. 39, 2° comma, c.p.c., come modificato dall’art. 45 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, prevede quanto segue:
“Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate”.
Deve poi condividersi la Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 23 luglio 2001 n. 10011, secondo cui “allorché la causa in relazione alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo sia in rapporto di continenza con altra causa pendente davanti ad altro giudice preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria, il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice” (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 23 luglio 2001, n. 10011 in Foro it. 2001, I, 3613).
In altre parole, “qualora il decreto ingiuntivo sia stato notificato successivamente alla proposizione in via ordinaria di una domanda che si ponga in relazione di continenza con quella formulata in via monitoria, il Giudice dell’opposizione è tenuto ad annullare l’ingiunzione ed a rimettere le parti davanti al giudice della causa preveniente e non può, invece, mantenendo in vita il decreto, procedere nella cognizione dell’opposizione, oppure sospenderla ex art. 295 c.p.c., in attesa della decisione dell’altra controversia” (cfr. in tal senso sempre la citata Cass. civile, Sezioni Unite, 23 luglio 2001, n. 10011 in Giur. it. 2002, 1160).
2.5. La Cassazione a Sezioni Unite 01 ottobre 2007 n. 20596 ha anche chiarito che “nel procedimento per ingiunzione, la pendenza della lite è determinata dalla notificazione del ricorso e del decreto, ma gli effetti retroagiscono alla data del deposito del ricorso, sicché la prevenzione si individua con riguardo a tale momento” anche ai fini della continenza e litispendenza (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 01 ottobre 2007, n. 20596 in Foro it. 2008, 9 2613).
Più in dettaglio, nella suddetta Sentenza delle Sezioni Unite viene affermato che “nel caso in cui la parte nei cui confronti è stata chiesta l’emissione di decreto ingiuntivo abbia proposto domanda di accertamento negativo del credito davanti ad un diverso giudice prima che il ricorso ed il decreto ingiuntivo le siano stati notificati (ma dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo -n.d.r.-) se, in virtù del rapporto di continenza tra le due cause, quella di accertamento negativo si presti ad essere riunita a quella di opposizione, la continenza deve operare in questo senso, retroagendo gli effetti della pendenza della controversia introdotta con la domanda di ingiunzione al momento del deposito del relativo ricorso, sempre che la domanda monitoria sia stata formulata davanti a giudice che, alla data della presentazione, era competente a conoscerla (con l’affermazione di tale principio le Sezioni unite hanno risolto il contrasto formatosi in seno alle sezioni semplici in ordine alla determinazione della prevenzione, rilevante ai fini della continenza, tra la domanda di condanna introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo davanti ad un determinato giudice, comunque competente, e quella, proposta successivamente al deposito del ricorso monitorio ma anteriormente alla sua notificazione, di accertamento negativo dello stesso credito dinanzi ad altro giudice)” (cfr. in tal senso sempre la citata Cass. civile, Sezioni Unite, 01 ottobre 2007, n. 20596 in Giust. civ. Mass. 2007, 10).
Tale tesi risulta attualmente rafforzata dall’art. 39, 3° comma, c.c., come modificato dalla Legge n. 69 del 2009, ai sensi del quale “La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso.”
Sul punto, si è espressa la S.C., affermando che “anche a seguito della l. n. 69 del 2009, nel caso di continenza tra una causa introdotta col rito ordinario ed una introdotta col rito monitorio, ai fini dell’individuazione del giudice preventivamente adito, il giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo deve ritenersi pendente alla data del deposito di quest’ultimo, trovando applicazione il criterio di cui all’ultimo comma dell’art. 39 c.p.c., come modificato dalla l. n. 69 del 2009, senza che rilevi la circostanza che l’emissione del decreto e la sua notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell’art. 643, comma 3, c.p.c.” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 21 settembre 2015 n. 18564 in Ilprocessocivile.it 2016, 4 luglio).
2.6. In senso sostanzialmente conforme si indicano anche le seguenti pronunce giurisprudenziali: Tribunale Torino sez. I, 28 novembre 2016, in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Trento, 09 dicembre 2015 n. 1167 in Redazione Giuffrè 2016; Cass. civile, sez. I, 21 settembre 2015 n. 18564; Tribunale Milano sez. VI, 24 marzo 2015 n. 3803 in Redazione Giuffrè 2015; Cass. civile, sez. II, 20 novembre 2013, n. 26059; Cass. civile, sez. VI, 26 aprile 2012, n. 6511; Tribunale Savona, 14 marzo 2012 in Redazione Giuffrè 2012; Tribunale Bari, sez. II, 02 luglio 2010, n. 2454 in Giurisprudenzabarese.it 2010; Cass. civile, sez. II, 04 febbraio 2009, n. 2729; Tribunale Bari, sez. II, 16 dicembre 2008, n. 2903 in Giurisprudenzabarese.it 2008; Cass. civile, sez. III, 03 ottobre 2007, n. 20759; Cass. civile, sez. I, 21 febbraio 2007, n. 4089; Tribunale Torino, Sent. 16 marzo 2006 in Guida al diritto n. 30/2006 pag. 61, in Il merito – Il sole 24 ore 2006, n. 7/8 pag. 43 ed in Redazione Giuffrè 2006; Cass. civile, sez. III, 30 novembre 2005, n. 26076; Cass. civile, sez. III, 11 ottobre 2002, n. 145631.
2.7. Per quanto concerne la forma del provvedimento, deve ritenersi che, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 69/2009, la declaratoria di continenza e di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca presuppongano la pronuncia di una sentenza, come già chiarito dalla giurisprudenza prevalente in materia di incompetenza del giudice che ha emanato il provvedimento monitorio (cfr. in tal senso: Cass. civile sez. I, 05 maggio 2016, n. 9022; Cass. civile sez. I, 26 gennaio 2016, n. 1372; Tribunale Monza sez. I, 04 agosto 2015 n. 2089 in Redazione Giuffrè 2015; Cass. civile, sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594; Tribunale Torino, sez. III civile, Sent. 1 luglio 2010 n. 32568/2009 in Altalex on line Massimario n. 39/2010 sul sito www.altalex.com ed in Ilcaso.it on line, sez. I, documento 2407/2010 sul sito www.Ilcaso.it)2.
2.8. Quindi, tenuto conto dei rilievi che precedono, dev’essere innanzitutto accertata e dichiarata la continenza della presente causa con quella pendente avanti al Tribunale di CUNEO, iscritta al n. 5516/2015 R.G., promossa dalla società LA T. di B. A., B. A. & C. S.N.C., in persona del socio legale rappresentante pro tempore, contro la società BENE BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA S.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, in forza di atto di citazione atto di citazione datato 21.12.2015 notificato in data 23.12.2015 (prodotto in copia dalle parti attrici opponenti sub doc. C).
Per l’effetto, dev’essere dichiarata l’incompetenza del Tribunale di Torino che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e la nullità del decreto ingiuntivo medesimo, che dev’essere revocato.
Infine, dev’essere fissato un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di CUNEO.
3. Sulle spese processuali.
3.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., la parte convenuta opposta dev’essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alle controparti le spese processuali del presente giudizio di opposizione, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).
3.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall’art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell’attività prestata, della difficoltà e del valore dell’affare, dei risultati conseguiti, del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 520.000,01 ad Euro 1.000.000,00”, conformemente alla nota spese depositata dal difensore della parte attrice opponente:
Euro 2.194,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 2.895,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 7.631,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 12.720,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
4. Sulla condanna della parte convenuta opposta al versamento a favore dello Stato di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis, parte seconda, D.Lgs. n. 28/2010.
4.1. Come si evince dalla copia verbale di mediazione negativo depositato telematicamente dalla parte convenuta opposta in data 22.10.2018, quest’ultima non ha partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.
Invero, è appena il caso di osservare che quanto riferito nella lettera inviata via PEC in data 3.10.2018 dal legale della parte convenuta opposta al mediatore (“non essendo intervenuta alcuna proposta migliorativa da parte dell’avv. Zorino per conto de La T. snc e dei fideiussori”) non configura certo un giustificato motivo.
4.2. Ora, l’art. 8, comma 4 bis, parte seconda, D.Lgs. n. 28/2010, infatti, prevede testualmente quanto segue: “Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.”
4.3. Pertanto, la parte convenuta opposta dev’essere dichiarata tenuta e condannata al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 22568/2017 R.G. promossa da LA T. di B. A., B. A. & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. B. Antonino Marco, nonché dai signori B. Ciro, A. Rachele, B. Antonella e B. Antonino Marco (parti attrici opponenti) contro BENE BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA S.C., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore ing. PANERO Elio (parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti:
1) Dichiara la continenza della presente causa con quella pendente avanti al Tribunale di CUNEO iscritta al n. n. 5516/2015 R.G., promossa dalla società LA T. di B. A., B. A. & C. S.N.C., in persona del socio legale rappresentante pro tempore, contro la società BENE BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA S.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, in forza di atto di citazione atto di citazione datato 21.12.2015 notificato in data 23.12.2015
e, per l’effetto:
2) Dichiara l’incompetenza del Tribunale di Torino che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto n. 6191/2017, datato 21.06.2017, depositato in data 29.06.2017 e la nullità del decreto ingiuntivo medesimo, che revoca.
3) Fissa termine perentorio di mesi tre dalla data di pubblicazione della presente Sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di CUNEO.
4) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta opposta BENE BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA S.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., a rimborsare alle parti attrici opponenti le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 13.590,00= (di cui Euro 12.720,00 per compensi ed il resto per spese documentate), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
5) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta opposta BENE BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA S.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis, parte seconda, D.Lgs. n. 28/2010.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy .
Così deciso in Torino, in data 23 gennaio 2019.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
1 In proposito, meritano anche di essere testualmente richiamate le massime delle pronunce giurisprudenziali citate poc’anzi:
· Tribunale Torino sez. I, 28 novembre 2016, in Redazione Giuffrè 2017: “Ai sensi dell’art. 39, comma 2, c.p.c., la continenza di cause ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti e di titolo e da una differenza quantitativa dell’oggetto, ma anche quando fra le cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle causae petendi, nonché quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto per la definizione del giudizio successivo (nella specie, il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato anteriormente alla notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio ordinario anche se l’iscrizione al ruolo e l’accettazione della busta sono avvenute soltanto in data successiva).”
· Tribunale Trento, 09 dicembre 2015 n. 1167 in Redazione Giuffrè 2016: “Sussistendo continenza tra l’opposizione a decreto ingiuntivo con altra causa già pendente davanti ad altro giudice adito in sede di cognizione ordinaria, il giudice dell’opposizione, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile, deve dichiarare la propria incompetenza e conseguentemente la nullità dell’ingiunzione, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice, con regolazione delle spese del giudizio monitorio.”
· Cass. civile, sez. I, 21 settembre 2015 n. 18564 in Ilprocessocivile.it 2016, 4 luglio: “Anche a seguito della l. n. 69 del 2009, nel caso di continenza tra una causa introdotta col rito ordinario ed una introdotta col rito monitorio, ai fini dell’individuazione del giudice preventivamente adito, il giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo deve ritenersi pendente alla data del deposito di quest’ultimo, trovando applicazione il criterio di cui all’ultimo comma dell’art. 39 c.p.c., come modificato dalla l. n. 69 del 2009, senza che rilevi la circostanza che l’emissione del decreto e la sua notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell’art. 643, comma 3, c.p.c.”
· Tribunale Milano sez. VI, 24 marzo 2015 n. 3803 in Redazione Giuffrè 2015: “Allorché la causa in relazione alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo sia in rapporto di continenza con altra causa pendente davanti ad altro giudice preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria, il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice (Cfr. Cass. S.U. n. 10011/01).”
· Cass. civile, sez. II, 20 novembre 2013, n. 26059 in Diritto e Giustizia online 2013: “In tema di decreto ingiuntivo e domanda di accertamento negativo del credito e quindi di connessione e/o continenza tra una causa introdotta con rito monitorio ed un’altra con rito ordinario, la litispendenza, quale criterio per individuare la competenza, si configura al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e scaturisce, con effetti ex tunc, dalla notifica del ricorso stesso e del relativo decreto ingiuntivo. E’, così, legittima la sentenza di merito con cui, accertata l’anteriorità del deposito del ricorso e dell’emissione del relativo decreto ingiuntivo rispetto alla notifica della citazione di controparte sull’eccezione di inadempimento anche se questa sia precedente alla notifica del medesimo ricorso col decreto ingiuntivo nonché la sottoscrizione della clausola solve et repete, venga confermata la competenza del primo giudice adito e quindi l’obbligazione del pagamento del credito e respinta l’eccezione negoziale di controparte.”
· Cass. civile, sez. VI, 26 aprile 2012, n. 6511 in Giust. civ. Mass. 2012, 4, 534: “Nel caso di continenza tra una causa introdotta col rito ordinario ed una introdotta col rito monitorio, ai fini dell’individuazione del giudice preventivamente adito, il giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo deve ritenersi pendente alla data di deposito di quest’ultimo, trovando applicazione il criterio di cui all’ultimo comma dell’art. 39 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69, senza che rilevi la circostanza che l’emissione del decreto e la sua notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell’art. 643, comma 3, c.p.c.”
· Tribunale Savona, 14 marzo 2012 in Redazione Giuffrè 2012: “Nel caso in cui la parte nei cui confronti è stata chiesta l’emissione di decreto ingiuntivo abbia proposto domanda di accertamento negativo del credito davanti ad un diverso giudice prima che il ricorso ed il decreto ingiuntivo le siano stati notificati, se, in virtù del rapporto di continenza tra le due cause, quella di accertamento negativo si presti ad essere riunita a quella di opposizione, la continenza deve operare in questo senso, retroagendo gli effetti della pendenza della controversia introdotta con la domanda di ingiunzione al momento del deposito del relativo ricorso, sempre che la domanda monitoria sia stata formulata davanti a giudice che, alla data della presentazione, era competente a conoscerla.”
· Tribunale Bari, sez. II, 02 luglio 2010, n. 2454 in Giurisprudenzabarese.it 2010: “Ai sensi dell’art. 39, comma 2, c.p.c., la continenza ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti e titolo e da una differenza soltanto quantitativa dell’oggetto ma anche quando fra le due cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte, od in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle ‘causa petendi’ di modo che l’attrazione della seconda causa sulla prima si impone per realizzare una economia di giudizi e per evitare una contraddittorietà di giudicati (fattispecie riconducibile a tale ipotesi sussistendo fra le due cause un rapporto di interdipendenza, di tal guisa che il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e conseguentemente la nullità del medesimo, fissando un termine perentorio entro cui le parti debbano riassumere la causa davanti al giudice preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria.”
· Cass. civile, sez. II, 04 febbraio 2009, n. 2729 in Giust. civ. Mass. 2009, 2 174: “Nel caso in cui la parte nei cui confronti è stata chiesta l’emissione di decreto ingiuntivo abbia proposto domanda di accertamento negativo del credito davanti ad un diverso giudice prima che il ricorso ed il decreto ingiuntivo le siano stati notificati, la sentenza con la quale il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la continenza di tale giudizio rispetto all’altro - pronunciando, nel contempo, la propria incompetenza e la nullità del decreto opposto - è impugnabile soltanto con il regolamento necessario di competenza e non anche con l’appello, poiché la declaratoria di nullità del decreto integra una decisione sulla competenza e non sul merito, trattandosi di una pronuncia necessaria e conseguente che decide soltanto incidenter tantum sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio.”
· Tribunale Bari, sez. II, 16 dicembre 2008, n. 2903 in Giurisprudenzabarese.it 2008: “E’ ravvisabile il rapporto di continenza tra il giudizio di risoluzione di un rapporto negoziale e quello di opposizione a decreto ingiuntivo concesso per il pagamento del corrispettivo pro-parte per l’esecuzione dello stesso rapporto contrattuale. Allorché la causa in relazione alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo è in rapporto di continenza con altra causa pendente davanti ad altro giudice preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria, il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice.”
· Cass. civile, sez. III, 03 ottobre 2007, n. 20759 in Giust. civ. Mass. 2007, 10 ed in Guida al diritto 2008, 1 38: “Qualora alla data di notificazione di un decreto ingiuntivo sia pendente, davanti ad altro giudice, una diversa domanda la cui causa petendi sia (in tutto o in parte) identica a quella della domanda proposta nel procedimento monitorio, e nel cui petitum sia contenuto quello della domanda monitoria, il giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo è tenuto, con pronuncia esaustiva della sua competenza funzionale, a dichiarare la propria incompetenza, la nullità del decreto ingiuntivo e a rimettere la causa al primo giudice (La S.C. ha affermato questo principio in una fattispecie in cui era stato incardinato fra le stesse parti prima un giudizio di opposizione al precetto fondato su vaglia cambiari e, successivamente, un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, davanti a diverso giudice, sulla base dei medesimi titoli di credito.”
· Cass. civile, sez. I, 21 febbraio 2007, n. 4089 in Giust. civ. Mass. 2007, 2: “Sussiste la continenza quando due cause sono caratterizzate da identità di soggetti e titolo e da una differenza soltanto quantitativa dell’oggetto, o quando le stesse sono legate da un rapporto di interdipendenza per contrapposizione o alternatività (Nella specie, la S.C. ha escluso un nesso di continenza tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal creditore nei confronti del fideiussore e il giudizio promosso da debitore principale e fideiussore per l’accertamento negativo del credito, uniti soltanto da un rapporto di connessione per garanzia ex art. 32 c.p.c.).”
· Tribunale Torino, Sent. 16 marzo 2006 in Guida al diritto n. 30/2006 pag. 61: “Ai sensi dell’art. 39 del c.p.c., la continenza di cause ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti e titolo e da una differenza soltanto quantitativa dell’oggetto, ma anche quando fra di esse sussista un rapporto d’interdipendenza, come nel caso in cui vengono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte, o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle causae petendi. Pertanto, a maggior ragione la continenza è configurabile allorché la questione sollevata con la lite precedentemente instaurata costituisca presupposto necessario della domanda che forma oggetto della seconda causa, di modo che l’attrazione di questa da parte della prima si imponga per realizzare un’economia di giudizi e per evitare una contraddittorietà di giudicati: ciò avviene quando le due cause, con identità di soggetti, riguardino i medesimi rapporti negoziali.”
· Tribunale Torino, Sent. 16 marzo 2006 in Guida al diritto n. 30/2006 pag. 62, in Il merito – Il sole 24 ore 2006, n. 7/8 pag. 43, in Redazione– GIUFFRÈ 2006 su Juris Data on line: “Allorché la causa in relazione alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo è in rapporto di continenza con altra causa pendente davanti ad altro giudice preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria, il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, nell’esercizio della propria competenza funzionale e inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti il primo giudice.”
· Cass. civile, sez. III, 30 novembre 2005, n. 26076 in Giust. civ. Mass. 2005, 11: “Allorché la causa in relazione alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo sia in rapporto di continenza con altra causa pendente davanti ad altro giudice preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria, il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice, onde consentire la translatio judicii dal giudice incompetente a quello competente.”
· Cass. civile, sez. III, 11 ottobre 2002, n. 14563 in Nuova giur. civ. commentata 2003, I, 833: “Allorché la causa, in relazione alla quale sia stato emesso un decreto ingiuntivo, sia in rapporto di continenza con altra causa pendente avanti ad altro giudice preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria, il giudice dell’opposizione, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare l’incompetenza dei giudice che ha emesso il decreto e la nullità del medesimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice, sempre che quest’ultimo sia competente anche sulla causa successivamente proposta, sia per materia e valore che per territorio.”
2 Si richiamano qui di seguito le massime delle pronunce citate poc’anzi:
· Cass. civile sez. I, 05 maggio 2016, n. 9022 in Guida al diritto 2016, 36, 80: “La sentenza con cui il giudice della opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la incompetenza di quello che lo ha emesso, non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere sulla opposizione ma contiene, anche implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo. La eventuale riassunzione davanti al giudice dichiarato competente, pertanto, è da riferire non alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo - che appartiene alla competenza funzionale del giudice che ha emesso la ingiunzione e non tollera, quindi la “translatio iudicii” - ma a quella avente a oggetto la domanda proposta dal creditore mediante il ricorso in monitorio, soggetta alla decisione secondo le regole della cognizione ordinaria piena. Ciò che trasmigra al giudice competente non è la causa di opposizione a un decreto che più non esiste, in ragione della declinatoria di incompetenza del primo giudice, ma una causa ordinaria, da decidersi a cognizione piena sulla domanda proposta dal creditore.”
· Cass. civile sez. I, 26 gennaio 2016, n. 1372 in Giust. civ. Mass. 2016: “La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l’incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull’opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice “ad quem” deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l’accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. Tale pronuncia, peraltro, decidendo solo in ordine alla competenza ed alle spese, deve essere impugnata esclusivamente con il regolamento di competenza di cui all’art. 42 c.p.c., anche se emessa in grado di appello.”
· Tribunale Monza sez. I, 04 agosto 2015 n. 2089 in Redazione Giuffrè 2015: “La declaratoria di incompetenza territoriale pronunciata ai sensi dell’art. 38, secondo comma, c.p.c. nel giudizio ordinario instaurato con l’opposizione a decreto ingiuntivo, implicando la statuizione sulla validità del provvedimento impugnato va pronunciata con sentenza in applicazione dell’art. 653 c.p.c.”
· Cass. civile, sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594 in Giust. civ. Mass. 2012, 7-8, 1044: “In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell’opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell’ordinanza, di cui all’art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall’art. 46 l. 18 giugno 2009 n. 69.”
· Tribunale Torino, sez. III civile, Sent. 1 luglio 2010 n. 32568/09 in Altalex on line Massimario n. 39/2010 sul sito www.altalex.com ed in Ilcaso.it on line, sez. I, documento 2407/2010 sul sito www.Ilcaso.it: “Nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 69/2009, si deve ritenere che il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, debba pronunciare sentenza, con la quale dichiara l’incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo stesso e, infine, revoca quest’ultimo.”.