Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21732 - pubb. 11/01/2019

Fallimento del conduttore, subentro del curatore e obbligo di pagamento dei canoni

Cassazione civile, sez. III, 04 Gennaio 1967, n. 17. Est. Lania.


Locazione di immobili - Fallimento del conduttore - Mancato recesso - Assunzione da parte della massa dell'obbligazione dei canoni



In caso di fallimento del conduttore di un immobile, se e fino a quando il curatore non esercita il recesso, il contratto di locazione continua nei confronti del fallimento, il quale subentra nelle obbligazioni relative ed in particolare in quella del pagamento integrale dei canoni, secondo le modalità e nei termini pattuiti. Trattasi, invero, di un debito della massa, come corrispettivo della res locata, e non già di un debito del fallito. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato