Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21548 - pubb. 17/04/2019

Nel procedimento di mediazione obbligatoria è necessaria la comparizione personale delle parti

Cassazione civile, sez. I, 27 Marzo 2019, n. 8473. Est. Lina Rubino.


Procedimento civile – Mediazione obbligatoria – Partecipazione personale delle parti – Delega ad un terzo – Necessità di procura sostanziale

Procedimento civile – Mediazione obbligatoria – Esperimento del primo incontro – Avveramento della condizione di procedibilità



Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. 28 del 2010 e successive modiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore. Nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)

La condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore, dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Caramia - giuseppe@caramiasantamato.it




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