Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21493 - pubb. 05/04/2019

Effetti del fallimento sul rapporto di conto corrente

Tribunale Siena, 13 Marzo 2019. Est. Bernardini.


Rapporto di conto corrente – Sentenza di fallimento – Scioglimento ipso iure del rapporto – Sussistenza

Prescrizione del credito – Dies a quo decorrente dalla data del fallimento – Sussistenza

Intervenuta prescrizione del credito – Rettifica dei dati in Centrale Rischi a far data della consumazione della prescrizione – Necessità



La sentenza di fallimento determina lo scioglimento ipso iure del contratto di conto corrente e la cristallizzazione, alla corrispondente data, dei rapporti di debito/credito tra le parti (Cass. 19325 del 21.08.2013). (Giampaolo Morini) (riproduzione riservata)

Per il computo del termine di prescrizione ex art. 2934, 2962 c.c., il dies a quo deve essere ricondotto alla sentenza dichiarativa di fallimento. (Giampaolo Morini) (riproduzione riservata)

Ai sensi degli artt. 51, 53, 67, 107 e 125 TUB nonché della Delibera CICR del 29.03.1994 e del 11.07.2012, e delle circolari attuative della banca d’Italia, per l’intervenuta prescrizione del credito, deve essere rettificato il contenuto della segnalazione in Centrale Rischi. (Giampaolo Morini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Giampaolo Morini


Il testo integrale


 


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