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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21386 - pubb. 16/03/2019
Notifica telematica dopo le ore 21 e scissione degli effetti tra notificante e destinatario
Cassazione civile, sez. VI, 04 Dicembre 2018, n. 31257. Est. Criscuolo.
Processo civile – Notificazioni telematiche – Scissione degli effetti tra notificante e destinatario – Notifica eseguita dopo le ore 21.00
Il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 septies, conv. con modif. dalla L. n. 221 del 2012, non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario, espressamente disposta, invece, ad altri fini, dall'art. 16 quater dello stesso D.L., ritenendosi quindi tardiva la notifica del ricorso per cassazione affermando che si era perfezionata, sia per il notificante che per il notificato, il giorno successivo a quello di scadenza del termine per l'impugnazione, poichè eseguita dopo le ore 21 di quest'ultimo giorno.
In tema di notificazione con modalità telematica, il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 septies, conv. con modif. nella L. n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, comma 3, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo, secondo la chiara disposizione normativa, intesa a tutelare il diritto di difesa del destinatario della notifica senza condizionare irragionevolmente quello del mittente.
[Nella specie, la S.C. ha ritenuto tardiva la notifica del ricorso per cassazione perchè la ricevuta di accettazione recava un orario successivo alle ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l'impugnazione]. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Anna I. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7153/2016, con la quale era stata rigettata la domanda di nullità dell'atto di cessione di immobile in favore del nipote D.G. con contestuale costituzione di rendita vitalizia, per notaio F. del 25 ottobre 2005, e del successivo atto di rinuncia alla rendita vitalizia per notar I. dell'8/11/2007, nonchè la domanda subordinata di risoluzione di entrambi gli atti per inadempimento della controparte.
La Corte d'Appello di Napoli con la sentenza n. 4342 del 7 dicembre 2016 ha dichiarato l'appello inammissibile, rilevando che la sentenza di prime cure era stata notificata in data 9 giugno 2016, sicchè il termine breve per appellare scadeva l'11 luglio 2016 (atteso che il 9 luglio era un sabato).
Tuttavia l'appello era stato notificato a mezzo pec, ma con missiva accettata dal sistema ed inoltrata al difensore della controparte alle ore 21 e 24 dell'11 luglio 2016.
Il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 septies, come modificato dalla L. n. 114 del 2014, dispone che le notifiche telematiche effettuate dopo le ore 21,00 si considerano perfezionate alle ore 7,00 del giorno successivo, con la conseguenza che nella fattispecie la notifica dell'appello, in quanto eseguita dopo il detto orario, doveva reputarsi perfezionata il 12 luglio 2016, allorquando era ormai maturato il termine per appellare, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di prime cure.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso I.A. sulla base di due motivi.
D.G. non ha svolto difese in questa fase.
Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 septies, conv. con modifiche dalla L. n. 221 del 2012, come successivamente modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 45 bis, comma 2, lett. b), conv. con modifiche nella L. n. 114 del 2014.
Si deduce che la previsione secondo cui la notifica eseguita dopo le ore 21 si considera perfezionata alle ore 7,00 del giorno successivo deve essere applicata coerentemente al principio della scissione degli effetti della notifica tra mittente e destinatario, con la conseguenza che dovrebbe restare fermo che per il primo la decadenza correlata alla notifica è impedita ancorché l'atto sia stato inoltrato in orario successivo alle ore 21,00.
In linea subordinata si chiede sollevarsi questione di costituzionalità in ordine al contrasto della norma con l'art. 24 Cost., ove interpretata nel senso che il perfezionamento operi anche per il mittente il giorno seguente a quello dell'inoltro.
Il secondo motivo denuncia invece la violazione e falsa applicazione della medesima norma di cui al primo motivo, per non avere i giudici valutato, in presenza di contrasti interpretativi circa la norma de qua, la ricorrenza dei presupposti per la rimessione in termini.
I due motivi che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
La notifica dell'appello è stata effettuata a mezzo posta elettronica certificata, ed a mente del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 quater, comma 3, la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 1, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 2.
Nel caso in esame la notifica dell'appello si è perfezionata, a tenore della norma citata, alle ore 21.24 del giorno 11 luglio 2016.
Tuttavia ai sensi del citato D.L. n. 179 del 2012, conv. nella L. n. 221 del 2012, art. 16-septies (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche), si prevede che "la disposizione dell'art. 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo".
Il richiamato art. 147 c.p.c. (Tempo delle notificazioni) nella vigente formulazione applicabile ratione temporis - dispone che le notificazioni dal 1 ottobre al 31 marzo non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 19 (prima delle ore 6 e dopo le ore 20 dal 1 aprile al 30 settembre).
Ritiene il Collegio che debba darsi continuità a quanto di recente affermato da Cass. n. 8886/2016, secondo cui il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 septies, conv. con modif. dalla L. n. 221 del 2012, non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario, espressamente disposta, invece, ad altri fini, dall'art. 16 quater dello stesso D.L., ritenendosi quindi tardiva la notifica del ricorso per cassazione affermando che si era perfezionata, sia per il notificante che per il notificato, il giorno successivo a quello di scadenza del termine per l'impugnazione, poichè eseguita dopo le ore 21 di quest'ultimo giorno.
Infine, tale orientamento è stato da ultimo ribadito da Cass. n. 30766/2017, la quale ha affermato che in tema di notificazione con modalità telematica, D.L. n. 179 del 2012, art. 16 septies, conv. con modif. nella L. n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, comma 3, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo, secondo la chiara disposizione normativa, intesa a tutelare il diritto di difesa del destinatario della notifica senza condizionare irragionevolmente quello del mittente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tardiva la notifica del ricorso per cassazione perchè la ricevuta di accettazione recava un orario successivo alle ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l'impugnazione).
Quanto al secondo motivo, va rilevato che si denuncia l'omessa adozione da parte dei giudici di appello di un provvedimento di rimessione in termini, senza peraltro precisare se e quando sia stato richiesto dalla difesa della ricorrente, come invece presupposto dall'art. 153 c.p.c., comma 2.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Nulla per le spese atteso che l'intimato non ha svolto attività difensiva.
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 12, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 19 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018.