Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21373 - pubb. 14/03/2019
Accordi di ristrutturazione dei debiti: l'esenzione non vale per la revocatoria ordinaria
Cassazione civile, sez. I, 08 Febbraio 2019, n. 3778. Est. Paola Vella.
Revocatoria fallimentare - Esenzione ex art. 67, comma 3, lett. e), l.fall. - Riferibilità all’azione revocatoria ordinaria di cui all’art. 66 l. fall. - Esclusione - Fondamento
L'art. 67, comma 3, lett. e), l. fall. nel prevedere l'esclusione dall'assoggettamento all'azione revocatoria degli atti, dei pagamenti e delle garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato ai sensi dell'art. 182 bis l.fall. ha riguardo alla sola azione revocatoria fallimentare e non anche a quella ordinaria che, in base a quanto stabilito dall'art. 66 della stessa legge, è disciplinata integralmente secondo le norme del codice civile. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
- ∙ Accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f.
- ∙ Accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f.
- ∙ Esenzione da revocatoria
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