Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21358 - pubb. 12/03/2019

I contributi INPS artigiani e commercianti non sono dovuti dopo la cessazione dell’attività

Tribunale Cassino, 31 Gennaio 2019. Est. Giuditta Di Cristinzi.


Previdenza e assistenza – Contributi INPS gestione commercianti – Cessazione dell’attività – Iscrizione a ruolo dei contributi per gli anni successivi alla cessazione – Illegittimità – Affermazione



In materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell’attività commerciale o di quella artigiana comporta l’estinzione dell’obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell’evento prevista ai fini della cancellazione dall’elenco dei prestatori della specifica attività autonoma.
[Sulla base di questo principio, il Tribunale dichiarava l’illegittima iscrizione a ruolo dei contributi relativi agli anni successivi alla cessazione dell’attività, comprovata dal ricorrente mediante deposito in giudizio di visura della CCIAA, nonché di richiesta di cancellazione e certificato di cancellazione.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


TRIBUNALE DI CASSINO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il GOP, in funzione di Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Cassino, dott. Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l’anno 201X al numero XX, decisa alla pubblica udienza del 31 gennaio 2019, vertente

 

TRA

MM GG, rappresentato e difeso in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo dall’avv. CC LL, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gaeta (LT) alla Via ALR, km X,

RICORRENTE

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del suo procuratore speciale, Nicola Pullano, in qualità di responsabile degli Atti introduttivi del Giudizio Lazio, a ciò autorizzato per procura speciale per atto Notaio M. De Luca di Roma del 05.07.2017, giusta procura speciale conferita dal Dr. Ernesto Maria Ruffini, Presidente del Comitato di Gestione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Madaro ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Lecce al Viale Marconi n. 4,

RESISTENTE

NONCHÉ

INPS, in persona del legale rappresentante p.t.,

RESISTENTE - CONTUMACE

 

Oggetto: opposizione avverso iscrizione a ruolo dei contributi commercianti

CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle riportate nei propri scritti difensivi e nei verbali di udienza, da intendersi qui integralmente riportate.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato telematicamente in data 05.03.XX, il sig. MM GG si rivolgeva al Giudice del Lavoro del Tribunale di Cassino esponendo di essere stato titolare della omonima ditta individuale, con sede legale in Gaeta, regolarmente iscritta al registro delle imprese di Latina in data 23.11.2010; che tale ditta, a seguito della cessazione attività avvenuta il 31.12.2015, veniva cancellata con decorrenza 14.01.2016; che dalla richiesta di estratto della posizione debitoria del 13.02.2018 presso l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, emergeva un debito di somme per contributi commercianti non versati all’Inps e relativi alle annualità 2016 e 2017.

Tanto premesso, chiedeva accertarsi e dichiararsi l’illegittima iscrizione a ruolo dei contributi relativi agli anni 2016 e 2017, per intervenuta cancellazione della ditta, con conseguente declaratoria di estinzione del credito richiesto a tal titolo dalle parti resistenti. Il tutto con vittoria di spese.

Alla prima udienza il Giudice, preso atto della regolarità della notifica, dichiarava la contumacia dell’Inps. Successivamente, si costituiva in giudizio la sola Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale chiedeva preliminarmente accertarsi e dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto.

All’udienza del 31.01.2019, il Giudice, udita la discussione orale delle parti, decideva la causa come da dispositivo in calce, di cui dava lettura in aula.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita di essere accolto per i motivi in fatto e in diritto che saranno di seguito illustrati.

Il ricorrente proponeva ricorso avverso un estratto della posizione debitoria datato 13.02.2018 effettuato presso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, dal quale emergeva un debito per contributi commercianti non versati all’Inps e relativi alle annualità 2016 e 2017.

A tal fine, produceva in giudizio documentazione comprovante la cessazione della propria attività lavorativa avvenuta in data 31.12.2015, con decorrenza dal 14.01.2016, giusta visura della CCIAA, richiesta di cancellazione e certificato di cancellazione. Il ricorrente, quindi, riteneva di non essere tenuto al versamento di alcuna somma richiesta per gestione commercianti Inps relativamente agli anni 2016 e 2017, ossia successivamente alla cessazione dell’attività commerciale avvenuta in data 31.12.2015, stante il venir meno dei presupposti per il versamento dei contributi, dovuti a tal titolo, per l’iscrizione nella “gestione commercianti”.

Sul punto, particolarmente rilevante è la sentenza n. 8651 del 12.04.2010 della Corte di Cassazione, sez. Lavoro, (richiamata, tra l’altro, dallo stesso ricorrente), in base alla quale la cessazione dell’attività comporta l’estinzione dell’obbligo di versare i contributi. Con tale pronuncia, la Corte ha affermato che in materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell’attività commerciale o di quella artigiana comporta l’estinzione dell’obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell’evento prevista ai fini della cancellazione dall’elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia l’iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell’attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria.

A tale orientamento hanno aderito diversi Tribunali nel decidere casi analoghi a quello de quo (Trib. di Catania, sez. Lavoro, sent. n. 1220/2011, sent. n. 3856/2012, sent. n. 3928/2015).

Nel caso che ci riguarda, il ricorrente depositava in giudizio visura della CCIAA, nonché richiesta di cancellazione e certificato di cancellazione, utili a comprovare la cessazione dell’attività avvenuta in data 31.12.2015. Al contrario, l’Istituto, rimanendo contumace, non forniva alcun elemento a fondamento della propria pretesa creditoria.

Sulla base di tali considerazioni e alla luce degli atti di causa, va dichiarata illegittima l’iscrizione a ruolo dei contributi relativi agli anni 2016 e 2017 e, pertanto, deve concludersi per l’accoglimento del presente ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza, come da dispositivo.


P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, così provvede:

1.      accoglie il ricorso e dichiara l’illegittima iscrizione a ruolo dei contributi relativi agli anni 2016 e 2017, con conseguente declaratoria di estinzione del credito richiesto;

2.     condanna l’INPS alla refusione delle spese di lite liquidate in € 500,00, oltre IVA e CPA.

Cassino, 31 gennaio 2019

Il GOP

Dott. Giuditta Di Cristinzi