Condominio e Locazioni
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21337 - pubb. 07/03/2019
Uso più intenso del bene comune da parte di un condomino
Cassazione civile, sez. II, 16 Aprile 2018, n. 9278. Est. Carrato.
Parti comuni dell'edificio - Uso - Estensione e limiti - Uso più intenso da parte di un condomino - Ammissibilità - Limiti
In tema di comunione, ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene comune una utilità maggiore e più intensa di quella degli altri comproprietari, purché non venga alterata la destinazione del bene o compromesso il diritto al pari uso da parte di questi ultimi. In particolare, per stabilire se l'utilizzo più intenso del singolo sia consentito ai sensi dell'art. 1102 c.c., deve aversi riguardo non all'uso concreto fatto dagli altri condomini in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno; l'uso deve in ogni caso ritenersi permesso se l'utilità aggiuntiva ricavata dal singolo comproprietario non sia diversa da quella derivante dalla destinazione originaria del bene, sempre che tale uso non dia luogo ad una servitù a carico del suddetto bene comune. (massima ufficiale)
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