Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21229 - pubb. 14/02/2019
L'erronea indicazione dell’ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento
Tribunale Termini Imerese, 06 Febbraio 2019. Est. D'Agostino.
Eccezione d’incompetenza territoriale - Onere di contestazione specifica - Mancata contestazione con riferimento ai criteri alternativi - Rigetto
Interessi di mora - Rilevanza ai fini del rispetto del tasso soglia - Interessi corrispettivi e moratori - Divieto di cumulo - Valutazione autonoma
Funzione informativa dell’ISC - Erronea indicazione di ISC/TAEG - Nullità - Esclusione
Lo scrutinio sulla non usurarietà va effettuato sia sugli interessi corrispettivi sia sugli interessi moratori e la verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, senza sommarle tra loro.
L’ISC non costituisce un tasso d’interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi; da ciò discende che l’erronea indicazione dell’ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo. (Francesco Namio) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Francesco Namio del Foro di Palermo
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