Condominio e Locazioni
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21068 - pubb. 15/01/2019
Servitù di parcheggio per accordo delle parti
Cassazione civile, sez. II, 17 Dicembre 2018, n. 32579. Est. Marcheis.
Cd. servitù di parcheggio – Utilizzo dell’area per il posteggio dell’auto
E’ configurabile, per accordo delle parti, un diritto di uso di un’area per fine di parcheggio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Fatti di causa
1. Nel 2006 K.J. citava in giudizio il fratello K.F. davanti al Tribunale di Bolzano chiedendo - per quanto rileva in questo giudizio di legittimità - di accertare che l’area gravata da una servitù di parcheggio (costituita con contratto datato 2 aprile 1987) in favore del fondo di proprietà del convenuto era in gran parte occupata dall’allargamento di una strada comunale e che il convenuto non aveva diritto di parcheggiare sulla restante area del fondo dell’attore e conseguentemente di inibire al convenuto di parcheggiare veicoli sulla predetta area, nonché di condannare il convenuto al risarcimento dei danni. Il convenuto costituendosi resisteva alle domande dell’attore - deduceva che l’allargamento della strada concerneva solo parte dell’area del parcheggio e non impediva di parcheggiare mezzi quali biciclette o motociclette - e faceva valere domande riconvenzionali, in particolare chiedendo di condannare l’attore a risarcire i danni causatigli da atti illeciti dal medesimo posti in essere.
Il Tribunale di Bolzano rigettava la domanda dell’attore (il convenuto aveva sempre utilizzato quale parcheggio un’area diversa da quella individuata dal contratto, o meglio dalla piantina ad esso allegata, istitutivo della servitù, che non era quindi stata interessata dall’allargamento della strada) e condannava, accogliendo la riconvenzionale del convenuto, l’attore a pagare 2.000 Euro a titolo di risarcimento del danno.
2. La sentenza è stata impugnata dall’attore. La Corte d’appello di Trento, sezione di Bolzano - con sentenza 19 aprile 2013, n. 72 - ha accolto il primo e il quarto motivo di appello e, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto che l’appellato utilizzava senza titolo l’area restante della particella di proprietà dell’appellante e ha così ordinato all’appellato di astenersi dall’utilizzo dell’area non gravata dalla servitù di parcheggio; ha inoltre ritenuto che le condotte illecite attribuite all’appellante erano state poste in essere dal figlio maggiorenne K.A. e ha pertanto annullato il capo della sentenza che condannava l’appellante al pagamento di 2.000 Euro, rigettando la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno fatta valere dal convenuto.
3. K.F. ricorre per cassazione.
K.J. resiste con controricorso, con cui chiede di dichiarare inammissibile e comunque rigettare il ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.
Ragioni della decisione
I. Il ricorso è articolato in sei motivi.
1. I primi tre motivi sono tra loro strettamente connessi:
a) Il primo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, 156, 112, 161 c.p.c.: il dispositivo e la parte motiva della sentenza non contengono un accertamento, ossia l’individuazione specifica del bene oggetto della controversia, così rendendo la relativa pronuncia priva di una qualsiasi efficacia.
b) Il secondo motivo contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 191 e ss. c.p.c., 2729 e 2697 c.c.: sia in primo che in secondo grado non è stata assunta alcuna prova idonea a determinare la consistenza e/o l’esatta collocazione della servitù.
c) Il terzo motivo fa valere violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 191 c.p.c., 2721 e 2729 c.c.: prova idonea non può essere considerata il disegno della servitù contenuto nel progetto di divisione predisposto dal consulente tecnico d’ufficio, prova atipica da cui si può unicamente trarre una presunzione semplice.
I motivi sono infondati. La sentenza non è sentenza dal contenuto incerto. Il dispositivo della sentenza è chiaro: condanna il ricorrente a un non facere (obbligo di astenersi dall’utilizzo della parte dell’area di proprietà del fratello non gravata dal diritto di parcheggio). Quanto all’individuazione dell’area contrattualmente gravata dal diritto di parcheggio, essa - a differenza di quanto afferma il ricorrente - non era controversa e risultava dal contratto e dall’allegata piantina: "non venivano definiti attentamente soltanto estensione e dimensione del diritto al parcheggio; l’aggravio della p.f. 859/1 veniva delimitato anche territorialmente" (p. 13 della sentenza impugnata). Né vale al riguardo la censura del terzo motivo, in quanto il giudice d’appello fa riferimento a una piantina allegata al contratto istitutivo della servitù e non al disegno predisposto dal consulente tecnico d’ufficio e il punto non è contestato dal ricorrente.
2. Il quarto motivo contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c.: l’appellante aveva chiesto al giudice di appello di accertare l’impossibilità dell’esercizio della servitù e il giudice ha invece vietato di utilizzare l’area non gravata dalla servitù.
Il motivo è infondato. Da quanto risulta dalle conclusioni riportate dal medesimo ricorrente (p. 14 del ricorso), l’appellante aveva chiesto che, "conformemente alla domanda di primo grado, deve essere accertata l’impossibilità dell’esercizio della servitù e all’appellato deve venire vietato il parcheggio sulla p.f. 859/1".
3. Il quinto motivo fa valere violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 ss. c.c., 112, 346 e 342 c.p.c.: il giudice di primo grado, nel dichiarare che sin dall’inizio il ricorrente non aveva potuto utilizzare l’area del focus servitutis, ma aveva esercitato il diritto su un’altra area, avrebbe accertato in via incidentale l’avvenuta usucapione del diritto, usucapione proposta quale mera eccezione dal ricorrente in primo grado e poi riproposta nella comparsa di costituzione in appello e invece non valutata dalla Corte d’appello.
Il motivo non può essere accolto. La prospettiva seguita dal giudice di primo grado, di esercizio della servitù in luogo diverso da quello previsto dal contratto (prospettiva che non si è peraltro concretata, come invece afferma il ricorrente, in un accertamento dell’acquisto per usucapione del diritto, cfr. l’estratto della sentenza di primo grado riportato alle pp. 15-16 del ricorso), non è stata seguita dal giudice d’appello. Il giudice d’appello ha, al contrario, ritenuto che solo nel 2005, con i lavori di ampliamento della strada provinciale, il ricorrente non ha più potuto usare come parcheggio l’area stabilita, così che l’eccezione del ricorrente è stata rigettata.
4. Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e 40 c.p.: K.J. era a conoscenza del ripetersi dei comportamenti illeciti del figlio ai danni del ricorrente (parcheggio dell’autovettura in modo da impedire al ricorrente di parcheggiare, accumulo di mucchi di neve dietro le ruote dell’autovettura del ricorrente), ma nulla ha fatto per impedirli, così rendendosi omissivamente responsabile.
Il motivo è infondato. Il giudice d’appello ha infatti affermato, con accertamento in fatto incensurabile davanti a questa Corte di legittimità, che non è stato in alcun modo provato che K.J. abbia indotto il figlio ad agire in modo illecito e non può essere ravvisata una sua "responsabilità omissiva" nei confronti degli atti posti in essere dal figlio maggiorenne.
II. Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo e seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, in favore del controricorrente, che liquida in Euro 4.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.