Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20884 - pubb. 05/12/2018

Fatti modificativi, impeditivi o estintivi: distinzione tra potere di allegazione da quello di rilevazione e potere-dovere del giudice

Cassazione civile, sez. II, 29 Ottobre 2018, n. 27405. Est. Varrone.


Allegazione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa attorea - Attività di parte - Rilevazione dei suddetti fatti ai fini della decisione - Potere-dovere del giudice, tranne nelle ipotesi prevedenti l'intervento della parte per necessità "strutturale" o espressa previsione normativa - Legittima acquisizione dei suddetti fatti al processo secondo i tempi e modi previsti dalla specifica disciplina processuale - Necessità - Fattispecie



In relazione all'opzione difensiva del convenuto consistente nel contrapporre alla pretesa attorea fatti ai quali la legge attribuisce autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto sul quale la predetta pretesa si fonda, occorre distinguere il potere di allegazione da quello di rilevazione. Infatti, mentre il primo compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile (pertanto, soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze), il secondo spetta alla parte (ed è soggetto, perciò, alle preclusioni stabilite per le attività di parte) solo qualora la manifestazione della sua volontà sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nell'ipotesi di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente indichino come indispensabile l'iniziativa di parte; in ogni altro caso, si deve ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito, senza che, peraltro, ciò comporti un superamento del divieto di scienza privata del giudice o delle preclusioni e decadenze imposte, atteso che il generale potere-dovere di rilievo d'ufficio delle eccezioni facente capo al giudice si traduce semplicemente nell'attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti, purché la richiesta della parte non sia strutturalmente necessaria o espressamente prevista, essendo, però, in entrambe le situazioni necessario che i predetti fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultino legittimamente acquisiti al processo e provati. (Nella specie, a fronte della richiesta attorea di risarcimento dei danni conseguenti ad occupazione illegittima di suoli privati, la S.C. ha ritenuto che non fosse preclusa l'eccezione con la quale il Comune convenuto aveva dedotto, nella comparsa conclusionale di primo grado, l'avvenuta destinazione ad uso pubblico dei terreni in esame per "dicatio ad patriam", trattandosi di eccezione in senso lato, fondata su fatti acquisiti regolarmente al processo e confermati dall'istruttoria, e non rilevando che, in origine, fosse stato piuttosto dedotta l'acquisizione dei terreni all'esito di un procedimento espropriativo per pubblica utilità). (massima ufficiale)


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