Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20857 - pubb. 29/11/2018
Per il reato di usura, il tasso di mora va valutato solo perché promesso e senza alcuna maggiorazione, unitamente a tutti gli oneri pattuiti in contratto, anche nel ‘’worst case’
Tribunale Pavia, 31 Ottobre 2018. .
Tasso di mora usurario – Sufficienza della sola promessa – “Worst case”
Con riguardo al reato di usura, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella determinazione del tasso soglia, al di là del quale gli interessi pattuiti debbono considerarsi usurari, vadano presi in considerazione gli interessi moratori.
La verifica di usurarietà va compiuta, ai sensi dell’art. 1, comma 1, d.l. 29.12.2000, n. 394, convertito dalla Legge 28.02.2001. n. 24, al momento della stipulazione del contratto; l’art. 644 c.p.c. e l’art. 1, comma 1, d.l. cit., impongono di valutare il costo complessivo del credito, prendendo in considerazione tutti gli elementi pattuiti, indipendentemente dal fatto che si siano in concreto verificati, posto che la mera promessa di un elemento di costo si riverbera sull’equilibrio del contratto.
La sommatoria di interessi corrispettivi e di interessi moratori non appare logicamente e giuridicamente corretta perché gli interessi corrispettivi fanno riferimento all’intero capitale e coprono tutto il periodo contrattualmente previsto per il finanziamento, gli interessi di mora si riferiscono invece alla rata scaduta e sono dovuti per il periodo successivo alla scadenza degli stessi.
La circostanza che i due tipi di interesse operino su grandezze diverse ed in tempi diversi, impone di ricorrere ad un tasso composito che corrisponda alla media ponderata del tasso corrispettivo applicato al capitale e del tasso di mora applicato alle rate scadute e riferito ai periodi di insolvenza.
Poiché tale calcolo va condotto al momento della conclusione del contratto (quando nessuna insolvenza si è verificata), si dovrà, come suggerito da autorevole dottrina, assumere come prospettiva quella più estrema, ossia quella dell’inadempimento dalla prima rata e perdurante fino al termine del contratto.
Non è corretto operare la maggiorazione di 2,1 percentuali del tasso soglia con riferimento agli interessi moratori, atteso che essa si basa su un’indagine compiuta dalla Banca d’Italia condotta senza rispettare la metodologia richiesta dalla legge 108/1996: il raffronto non può che essere fatto rispetto al TEGM, quantunque esso non contenga la rilevazione dei tassi di mora; d’altra parte la circostanza che il tasso soglia sia stabilito in misura di molto superiore al TEGM, permette di tenere conto anche di variabili eventuali, quale l’applicazione degli interessi di mora (cfr. Tribunale di Bari, ord. del 2 febbraio 2018; cfr. anche Tribunale di Genova, sent. n. 1157 del 3 maggio 2017).
In conclusione, poiché nel calcolo del TEG si deve altresì tenere conto di tutti gli altri costi collegati al credito (commissioni, spese istruttoria, spese di riscossione, ecc.), è legittimo disporre che il Pubblico Ministero disponga, tramite consulente tecnico, accertamenti sulla usurarietà del mutuo tenendo conto delle indicazioni suesposte. (Dario Nardone) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Dario Nardone del Foro di Pescara
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