Leasing


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2076 - pubb. 17/03/2010

Leasing, composizione del credito del concedente, ammissione al passivo e previa riallocazione del bene

Tribunale Pordenone, 03 Novembre 2009. Est. Moscato.


Locazione finanziaria – Credito della società concedente – Composizione – Remunerazione del capitale ed interessi –Distinzione.

Locazione finanziaria – Riallocazione del bene a valori di mercato – Eccedenza rispetto al credito in linea capitale – Compensazione con il credito per interessi – Inammissibilità.

Locazione finanziaria – Fallimento dell’utilizzatore – Mancato subentro del curatore del rapporto – Credito della concedente per canoni scaduti – Ammissione al passivo – Previa riallocazione del bene a valori di mercato – Necessità.



Il “credito vantato alla data del fallimento”, di cui al terzo comma dell’art. 72-quater legge fallimentare, è costituito dal credito totale vantato dalla società di leasing alla data del fallimento e quindi non solo dall’eventuale residuo credito in linea capitale rimasto insoddisfatto da quanto ricavato dalla vendita o riallocazione del bene, ma anche dalla remunerazione del capitale impiegato, rappresentato dalla componente interessi inserita nei canoni periodici insoluti fino alla data della dichiarazione del suo fallimento ed in quelli successivi, inclusi gli interessi di mora e quant’altro dovuto in forza del contratto che non costituisca risarcimento del danno. La somma così determinata può essere insinuata nello stato passivo e sottostà alle regole del concorso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Qualora dalla riallocazione del bene concesso in locazione finanziaria, avanzi un surplus, questo deve essere versato al curatore e non può essere compensato dalla società di leasing con il suo complessivo credito di cui al terzo comma dell’art. 72-quater legge fallimentare, credito costituito dai soli interessi e che deve concorrere con gli altri crediti chirografari. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In tema di locazione finanziaria, qualora il curatore non sia subentrato nel rapporto di leasing, fermo restando il diritto della società concedente alla restituzione del bene, il credito di tale società in linea capitale per canoni scaduti non può essere ammesso al passivo prima che sia avvenuta la riallocazione del bene a valori di mercato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Francesco Petrucco Toffolo



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