Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20675 - pubb. 25/10/2018

Il Tribunale di Rimini interviene sulle condizioni di ammissibilità del piano del consumatore nelle procedure di sovraindebitamento

Tribunale Rimini, 19 Aprile 2018. Est. Francesca Miconi.


Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Giudizio di meritevolezza – Criteri

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Giudizio di sostenibilità finanziaria della proposta di composizione della crisi – Necessità – Manifesta inadeguatezza del piano – Inammissibilità

Sovraindebitamento – Natura concorsuale delle procedure di composizione della crisi – Sussistenza – Trattamento dei crediti privilegiati – Condizioni



Ai fini dell’omologa del piano del consumatore ex lege 3/2012, nella fase preliminare il Tribunale è chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti giuridici (soggettivi ed oggettivi) richiesti dalla legge per l’ammissione alla procedura - quindi, oltre alla qualifica di consumatore, anche la conformità del piano a disposizioni inderogabili di legge - nonché la correttezza formale e completezza della documentazione allegata al ricorso.

L’art. 12 bis L. 3/2012, per l’omologa del piano del consumatore, richiede che il giudice escluda che il consumatore abbia assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che lo stesso abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche facendo un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Ove il giudice ravvisi l’inadeguatezza formale e sostanziale della proposta rispetto alle disposizioni di legge, inadeguatezza non colmabile con una mera richiesta di integrazione e di produzione di ulteriori documenti, a norma dell’art. 9 comma 3 ter L 3/2012, trattandosi non di integrare, ma di modificare in radice il piano stesso, la domanda va dichiarata inammissibile, senza che debba essere fissata l’udienza per l’omologa a norma dell’art. 12 bis comma 1 l. cit., non essendo, in particolare, soddisfatti i requisiti di cui agli art. 7 ed 8 e risultando ictu oculi non soddisfatto quello della meritevolezza (per ipotesi analoghe, Tribunale di Udine 4-1-2017; Tribunale di Ravenna 17-12-2014).
 
(Fattispecie in cui il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità di un piano del consumatore in cui il debitore risultava dover sostenere spese per la famiglia pari ad € 1414 mensili, a fronte di un reddito netto mensile indicato in € 1200 – 1400, in assenza di fonti integrative di terzi e con il coniuge lavoratore stagionale privo di un contratto di lavoro rinnovato). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Attesa la natura concorsuale della procedura di soluzione della crisi da sovraindebitamento, quale si evince dagli specifici richiami ai crediti muniti di privilegio, contenuti negli art. 7 comma 1 e comma 1 bis, e 8 comma 4 L. 3/2012, il trattamento dei privilegiati non può essere equiparato a quello dei chirografari: la loro falcidia può intervenire solo in caso di incapienza dei beni del debitore, come attestato dall’OCC e la loro dilazione non può superare l’anno dall’omologa. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, Studio Legale Associato Tentoni, Mancini & Riccio
mancini@studiotmr.it  
  

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