Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20654 - pubb. 20/10/2018

Invalida la notifica PEC se l’atto notificato non è trasmesso in formato idoneo

Tribunale Messina, 05 Settembre 2018. .


Notificazione – Notifica a mezzo PEC – Trasmissione dell’atto con formato non idoneo a garantire la firma – Nullità



La notifica a mezzo PEC non è valida se effettuata tramite messaggio di posta certificata contenente il file della cartella con estensione diversa da ".p7m", l'unica idonea a garantire non solo l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico, ma anche la firma digitale e l'identificabilità del suo autore e pertanto la paternità dell'atto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


Tribunale di Messina, 5 settembre2018.

L'eccezione di inesistenza della notifica è fondata e deve essere accolta.

È giuridicamente inesistente la notifica dell'atto di pignoramento in formato PDF senza la firma digitale.

L'atto spedito a mezzo pec in formato pdf, infatti, non è un atto originale ma solamente una copia informatica dell'originale o, al limite, della copia informatica di un documento analogico e, come tale, non è idoneo a garantire con certezza né l'autore né la sua integrità. A tal fine è necessario che l'atto sia munito di firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82 del 2005. Oltre a questo, è altresì necessario, ai fini della prova della notifica a mezzo pec, che le copie cartacee delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna siano munite di idonea attestazione di conformità, apposta da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La mancanza dei suindicati requisiti impedisce alla radice la formazione del complesso atto processuale, come disciplinato dalle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1, del Decreto del Ministero della Giustizia n. 44/2011. Sulla base di tali principi, la notifica a mezzo pec di un mero pdf senza firma digitale dovrà considerarsi inesistente, e non semplicemente nulla.

"La notifica a mezzo PEC non è valida se effettuata tramite messaggio di posta certificata contenente il file della cartella con estensione diversa da ".p7m", l'unica idonea a garantire non solo l'integrità e l'immodificabilìtà del documento informatico, ma anche la firma digitale e l'identificabilità del suo autore e pertanto la paternità dell'atto. Contrariamente con la notifica in formato ".pdf "o in formato ".doc", come nella specie, non viene prodotto l'originale del documento notificato, ma solo una copia elettronica senza valore perché priva di attestato di conformità da parte di un pubblico ufficiale. Va quindi ribadito che la certificazione della firma può essere attestata solo dall'estensione ".p7m" del file notificato, estensione che rappresenta la cosiddetta "busta crittografata" contenente al suo interno il documento originale, l'evidenza informatica del mezzo adoperato e la chiave per la verifica, il che non è dato riscontrare nel caso in oggetto" (Commissione Tributaria Regionale per la Campania, sentenza del 9 novembre 2017, n. 9515; nello stesso senso Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, sentenza del 31 luglio 2017, n. 204/1) A questo punto occorre precisare la distinzione tra inesistenza e nullità della notifica. L'inesistenza della notificazione opera nelle ipotesi in cui, per una radicale estraneità delle modalità di esecuzione al modello processuale, non possa ragionevolmente ritenersi conseguito lo scopo prefissato dalla legge per detto atto procedimentale, ossia il raggiungimento della sfera della conoscibilità del destinatario e quindi della possibilità per quest'ultimo di esercitare effettivamente il diritto di difesa. L'inesistenza, pertanto, si ravvisa allorchè la notificazione non sia effettuata o venga effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, oppure quando venga eseguita in luogo o a persona in alcun modo riferibile al destinatario (Cass. 9892/05; 3001/02).

Soltanto l'inesistenza della notifica comporta l'assoluta insanabilità del vizio, viceversa, le ipotesi di nullità dell'atto di notificazione, previste dall'artt. 160 c.p.c., sono soggette a sanatoria, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo.

In sostanza, la nullità si realizza quando la notificazione sia stata eseguita nei confronti del destinatario tramite consegna in luogo o a persona diversa da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano, comunque un riferimento con il destinatario dell'atto.

Qualora la notificazione sia nulla, il vizio può essere sanato con il "raggiungimento dello scopo" che, nella maggior parte dei casi, è dato dalla costituzione in giudizio del destinatario dell'atto. Tale sanatoria trova applicazione anche se la costituzione è fatta solo per sollevare il vizio di notifica in giudizio. Infatti se il convenuto si costituisce in giudizio mostra di aver avuto piena conoscenza dell'atto, di conseguenza egli ha potuto esercitare liberamente il suo diritto di difesa, sanando il vizio. Tale sanatoria non trova applicazione qualora la notificazione sia inesistente, come nel caso in oggetto.

Il superiore motivo di impugnazione si ritiene assorbente nei confronti delle ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente.


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Visto l'art. 624 c.p.c., ritenuta fondata l'opposizione e, di conseguenza, ritenuto sussistente il periculum in mora SOSPENDE l'esecuzione FISSA Termine di giorni 30 per l'introduzione del giudizio di opposizione, nel rispetto dei termini di comparizione di cui all'art. 163 bis c.p.c., ridotti della metà CONDANNA AAA in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di AA. s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di giudizio che si liquidano in Euro. 800,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.

Così deciso in Messina, il 5 settembre 2018.

Depositata in Cancelleria il 5 settembre 2018.